Sentenza del 25/05/2023 n. 4552 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P. A. aveva impugnato l'intimazione di pagamento del 23/09/2014 (euro 7.019,77) relativa alla cartella n. 293 2002 0116436262 del 17/02/2003 per IRAP (1998), IVA (1998) e bollo auto (1996), deducendo la prescrizione. Riscossione Sicilia ha appellato sostenendo che la prescrizione era stata interrotta da una intimazione notificata il 16/03/2012 e che la cartella era divenuta definitiva, contestando altresì l'ammissibilità della documentazione prodotta in grado d'appello. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale per IVA/IRAP e triennale per il bollo.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto parzialmente l'appello di Riscossione Sicilia: ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in appello e ha accertato la notifica dell'intimazione del 16/03/2012, che ha interrotto la prescrizione con riferimento alle somme dovute a titolo di IVA e IRAP (quindi tali crediti non sono prescritti). Per il bollo auto relativo al 1996 ha invece dichiarato intervenuta la prescrizione triennale e ha annullato l'atto impugnato solo con riguardo alla tassa auto. Le spese sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti in sede di processo tributario anche oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., ma subordinandola ai termini e formalità del decreto (richiamo all'art. 32 e art. 24).
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
"entro il termine previsto... fino a venti giorni liberi prima dell'udienza"
Termine perentorio entro cui depositare documenti prima dell'udienza; il deposito tardivo è rilevabile d'ufficio e può essere ammesso solo se rispettato.
Codice civile, art. 1335
La consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; chi contesta il contenuto del plico ha l'onere di provare la difformità.
Giurisprudenza Cassazione (es. Cass. n. 32308/2019 e altri orientamenti recenti)
sentenze citate: Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 15244/2020; Cass. n. 8075/2023 ecc.
I crediti erariali relativi a tributi come IRPEF, IRES, IRAP e IVA si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni (e non nel quinquennio), valutandosi per ciascun anno d'imposta; dunque, in assenza di specifiche disposizioni, trova applicazione il termine decennale.
Regime di prescrizione per tassa automobilistica (principio applicato)
Le somme relative al bollo auto sono soggette a un termine di prescrizione più breve (nella vicenda ritenuto triennale), per cui crediti molto antecedenti possono risultare prescritti.
Massime di principio
- Verificare sempre la presenza di atti interruttivi della prescrizione (intimazioni, intimazioni di pagamento, ecc.): una notifica intervenuta entro il termine estingue il decorso della prescrizione e riapre i termini di recupero.
- Documenti prodotti in appello possono essere ammessi se depositati nei termini previsti dal d.lgs. 546/1992 (art. 32) e rispettano le formalità; il contribuente che ne contesta il contenuto deve provare la difformità.
- Per tributi erariali come IVA e IRAP non assumere automaticamente il quinquennio: la giurisprudenza consolidata riconosce spesso il termine decennale per la prescrizione dei crediti tributari, valutando anno per anno.
- Per tributi locali o specifici (es. bollo auto) controllare il termine di prescrizione applicabile: possono avere termini più brevi (es. triennale) e pertanto essere effettivamente prescritti se molto datati.
- La notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento produce presunzione di conoscenza dell'atto; chi ne discute il contenuto ha l'onere probatorio.
- In caso di accoglimento parziale delle ragioni di una parte, è possibile la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi; non sempre la parte che ottiene una vittoria parziale ha diritto alle spese.
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