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Sentenza

Sentenza del 25/05/2023 n. 14606 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2010; contestazione sulla applicabilità dell'IRBA alle vendite di carburante destinate a natanti e sulla legittimità del potere regionale di accertamento

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), ritenendo che la normativa regionale istitutiva dell'IRBA fosse incompatibile con la direttiva UE 2008/118/CE in quanto la tassa non persegue una finalita specifica diversa dal mero gettito di bilancio. Per effetto del principio di efficacia diretta e del primato del diritto UE la Corte ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Norma di delega che consentiva alle regioni di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione; la Corte ne valuta l'operatività rispetto al diritto UE e ne disapplica gli effetti contrastanti con la direttiva 2008/118/CE

  • L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 6

    art. 6, comma 1, lett. c)

    Norma della legge di delega collegata alla facolta regionale; rilevata priva di previsione di una specifica finalita che giustifichi un'imposta sulle benzine ai sensi del diritto UE

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3

    Norma regionale che ha istituito l'IRBA; disapplicata per contrasto con la direttiva UE in assenza di finalita specifica richiesta dalla normativa comunitaria

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio

    Stabilisce che imposte indirette addizionali sui prodotti soggetti ad accisa sono ammesse solo se perseguono finalita specifiche e sono conformi alle norme UE in materia di accise/VAT; la Corte ha ritenuto questa disposizione direttamente efficace e impeditiva dell'IRBA priva di finalita specifica

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    Abrogazione delle disposizioni nazionali che avevano consentito l'istituzione dell'IRBA; la Corte rileva che l'abrogazione non incide sugli obblighi tributari gia sorti nei periodi precedenti

  • L. 29 giugno 2021, n. 5

    Abrogazione regionale dell'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021, con salvezza degli obblighi gia sorti; rilevata ma non impeditiva dell'applicazione diretta della direttiva UE

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. causa C-255/20 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

    C-255/20 e altre pronunce citate

    Interpretazione secondo cui imposte regionali analoghe all'IRBA non perseguono finalita specifiche se il gettito serve solo al bilancio generale, e pertanto sono incompatibili con la direttiva 2008/118/CE; principio vincolante per il giudice nazionale

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c.; artt. 81 e 345 c.p.c.

    Art. 360 invocato per motivi di cassazione; Corte osserva che il controllo di compatibilita con il diritto UE deve essere effettuato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimita, indipendentemente da eccezioni processuali non sollevate

Massime di principio

  • Una imposta regionale sui prodotti soggetti ad accisa e ammissibile solo se persegue una finalita specifica non riconducibile al mero finanziamento generale del bilancio; in mancanza va considerata incompatibile con la direttiva 2008/118/CE
  • La direttiva 2008/118/CE può avere efficacia diretta e il giudice nazionale deve disapplicare disposizioni nazionali o regionali contrastanti senza attendere l'intervento del legislatore
  • La valutazione della compatibilita del diritto interno con il diritto UE deve essere svolta d'ufficio dal giudice in tutte le fasi del giudizio e puo essere motivo di decisione di merito anche in sede di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
  • L'abrogazione successiva della normativa che istituiva la tassa non elimina gli obblighi tributari sorti quando la tassa era vigente; tuttavia la incompatibilita con il diritto UE consente al contribuente di ottenere l'annullamento degli atti impositivi
  • Questioni procedurali (es. inesistenza di appello incidentale) non possono prevalere quando è necessaria la tutela del diritto UE: il giudice deve comunque applicare il diritto comunitario

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