Sentenza del 25/05/2023 n. 516 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul recupero di somme per ispezioni veterinarie 2013: l'Azienda sanitaria ha chiesto il pagamento di una differenza (30.270 euro) che deriva dall'applicazione di una maggiorazione del 30% sulle ore lavorate in orario notturno/festivo. La cooperativa ha contestato che la maggiorazione prevista dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 194/2008 si applica alle "tariffe" riportate negli allegati A/B e non al costo orario stabilito nell'allegato C (50 euro/ora), perciò non era dovuta la commistione tra i due sistemi di calcolo (tariffa maggiorata vs costo orario).
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della cooperativa. L'Azienda sanitaria ha proposto appello, ma il giudice d'appello ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado: l'ASL non può applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 3, comma 3, sulle ore calcolate con il costo orario dell'allegato C (50 euro), perché ciò comporterebbe una commistione non consentita tra il sistema tariffario e il sistema del costo orario. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 194/2008 art. 1, comma 2
Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto
Va letto congiuntamente all'art. 2: gli "allegati" non sono tutti indifferentemente applicabili a ogni tipologia di controllo; l'art. 1 rimanda agli allegati ma l'art. 2 circoscrive l'ambito di applicazione delle tariffe (allegati A e B) mentre l'allegato C disciplina un costo orario distinto.
d.lgs. 194/2008 art. 2
Definisce le tipologie di controlli cui si applicano le tariffe degli allegati A e B; non contiene riferimento all'allegato C, che regola invece il costo orario.
d.lgs. 194/2008 art. 3, comma 3
Stabilisce la maggiorazione del 30% da applicare alle tariffe per controlli eseguiti in orario festivo o notturno; la corte interpreta tale maggiorazione come riferita alle "tariffe" (sistemi tariffari degli allegati A/B) e non estendibile al costo orario dell'allegato C.
d.lgs. 194/2008 art. 5 e allegato C
L'allegato C e l'art. 5 fissano un costo orario (50 euro/ora) per prestazioni; tale costo non è una "tariffa" suscettibile della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 3, comma 3.
d.lgs. 194/2008 art. 10, comma 5
Norma richiamata nell'avviso per l'irrogazione di una maggiorazione amministrativa: nella controversia il principale oggetto era però l'interpretazione dell'applicabilità del 30% alle diverse modalità di calcolo.
d.lgs. 546/1992 art. 36
Richiami formali sulla motivazione della sentenza di primo grado; la corte ha ritenuto che la motivazione fosse conforme ai requisiti normativi.
d.lgs. 546/1992 art. 59
Consente al giudice d'appello di supplire eventuali carenze della motivazione del primo grado, salvo i casi tassativi di rinvio; la corte ha respinto la doglianza sulla nullità per omessa motivazione richiamando questa possibilità.
d.lgs. 546/1992 art. 15, comma 2
Consente la compensazione delle spese tra le parti; la corte ha compensato le spese per la natura interpretativa della controversia.
Cass. Sez. Un. n. 13431/2014
Richiamata per confermare che le Commissioni Tributarie hanno giurisdizione sulle controversie relative alle tariffe del d.lgs. 194/2008.
Massime di principio
- Non è possibile 'mescolare' i due sistemi di determinazione del corrispettivo: o si applica la tariffa prevista per la specifica tipologia di controllo (allegati A/B) soggetta a eventuali maggiorazioni previste dalla norma, oppure si applica il costo orario indicato nell'allegato C; se si opta per il costo orario non si applicano le maggiorazioni tariffarie come il 30% per orario notturno/festivo.
- L'allegato C va inteso come disciplina di un costo orario e non di una tariffa; le maggiorazioni riferite espressamente alle "tariffe" non si estendono automaticamente ai costi orari.
- All'atto dell'accertamento l'amministrazione pubblica deve indicare chiaramente quale sistema di calcolo intende utilizzare (tariffa vs costo orario) e non può poi incrementare il costo orario con maggiorazioni previste per le tariffe.
- In caso di dubbio interpretativo relativo all'interazione tra disposizioni e allegati, i giudici tributari possono ritenere preferibile leggere le norme nel loro contesto sistematico (art. 1 con art. 2, e con la natura degli allegati) e risolvere la controversia evitando commistioni irragionevoli.
- Dal punto di vista processuale, il giudice d'appello può integrare o supplire la motivazione del primo grado salvo i casi tassativi di rinvio; per controversie prevalentemente interpretative è possibile la compensazione delle spese.
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