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Sentenza

Sentenza del 25/05/2023 n. 483 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di irrogazione di una sanzione di € 3.750,00 per tardivo versamento del contributo unificato relativo a un ricorso cumulativo (R.G.A. 1320/2018). La società riferiva di aver versato inizialmente € 1.500,00 e poi versato l'integrazione di € 2.500,00 il 15.3.2019; contestava inoltre l'illegittimità del provvedimento per mancata notifica dell'atto presupposto, il calcolo del contributo sulla base dei singoli atti anziché sul valore globale della lite, la mancanza di motivazione e l'eccessività della sanzione (150%). In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la società chiedeva l'annullamento o la rideterminazione della sanzione e la sospensione dell'esecutività.

La decisione

La Corte regionale ha accolto parzialmente l'appello: ha ritenuto valida la notifica dell'invito a regolarizzare effettuata via PEC (ricevuta di avvenuta consegna) e confermato che, nei ricorsi cumulativi, il contributo unificato si determina sulla base dei singoli atti impugnati. Tuttavia, valutati i problemi tecnici lamentati dall'istante nell'apertura degli allegati, la Corte ha rideterminato la sanzione al minimo edittale (percentuale del 100% prevista dall'art. 71 DPR 131/1986 per l'ipotesi di rinvio), anziché al 150%, e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art.16, comma 1-bis

    Norma richiamata quale riferimento per l'irrogazione della sanzione per il tardivo versamento del contributo unificato; applicata in combinato con il rinvio al DPR 131/1986 per la quantificazione percentuale della sanzione.

  • DPR 131/1986, art.71

    Fissa le percentuali edittali delle sanzioni; la Corte ha applicato il minimo edittale (100%) come misura ridotta coerente con la parziale giustificazione tecnica addotta dal contribuente.

  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Attribuisce valore legale alle comunicazioni via PEC: la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dall'Ufficio è stata ritenuta prova della regolare notifica dell'invito alla regolarizzazione.

  • d.lgs. 546/1992, art.12, comma 2

    Richiamato nel quadro della determinazione del contributo unificato per ricorsi cumulativi; interpretazione consolidata per cui il calcolo del contributo prende riferimento al valore dei singoli atti impugnati.

  • Direttiva Dipartimento delle Finanze - Direzione della giustizia tributaria, 14.12.2012, n.2

    Indicazione interpretativa secondo la quale, in caso di unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma unitaria, richiamata dalla giurisprudenza e dalla Corte.

  • Legge di Stabilità 2014 (chiarimento normativo sul contributo unificato)

    Ha chiarito che, per pluralità di atti impugnati con unico ricorso, il contributo unificato è dovuto in unica soluzione e l'importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato; tale chiarimento non ha mutato il principio interpretativo consolidato.

  • Circolare n.1/DF (Dipartimento Finanze)

    Fornisce criteri indicativi agli uffici per la determinazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che tali criteri siano orientativi e non ostino a ridurre la sanzione al minimo in presenza di giustificazioni tecniche parziali.

  • Ordinanza Corte Suprema n.16283/2021

    Conferma l'orientamento interpretativo sul modo di calcolo del contributo nei ricorsi cumulativi e la rilevanza delle direttive/circolari citate.

Massime di principio

  • Nei ricorsi cumulativi il contributo unificato si calcola con riferimento ai singoli atti impugnati: l'importo complessivo è la somma dei contributi dovuti per ciascun atto.
  • La notifica via PEC, attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna, è in genere valida come comunicazione dell'atto; il destinatario deve provare adeguatamente eventuali problemi tecnici per contestarne la ricezione o la leggibilità.
  • L'avere problemi tecnici nell'apertura di allegati inviati via PEC può giustificare una riduzione della sanzione, ma richiede prove precise (file identificabili, date, comunicazioni al gestore, documentazione tecnica) per escludere responsabilità del destinatario.
  • Le circolari e le direttive ministeriali forniscono criteri indicativi per gli uffici ma non hanno valore assoluto di deroga alle norme; il giudice può tenerne conto ai fini della valutazione del comportamento dell'ufficio e del contribuente.
  • Le sanzioni amministrative applicate per ritardato pagamento del contributo unificato si quantificano facendo riferimento alle percentuali previste; il giudice può mitigare fino al minimo edittale se sussistono giustificazioni attenuanti.
  • In caso di reciproca soccombenza o esito parziale favorevole ad entrambe le parti, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

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