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Sentenza

Sentenza del 25/05/2023 n. 315 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Accertamento - redditi di lavoro dipendente - partecipazioni in società di investimento collettivo del risparmio - manager - proventi - art. 60 D.L. 50/2017 - finalità - allineamento del rischio d'impresa tra manager ed investitori - conseguenze - regime del capital gain - partecipazioni messe al riparo da tale rischio - conseguenza - redditi di lavoro dipendente - configurabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di parte dell'Irpef versata per l'anno 2018 sostenendo che le somme percepite in esecuzione del piano di stock options connesse a un'operazione di fusione societaria dovessero essere considerate capital gain assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 60 D.L. 50/2017 (regime dei proventi assimilabili al carried interest). Il contribuente affermava che il piano possedeva i requisiti previsti dall'art. 60 e quindi l'importo tassato come reddito di lavoro dipendente doveva essere rideterminato come plusvalenza tassata in via sostitutiva.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il meccanismo del piano azionario riduceva in modo significativo l'esposizione al rischio tipica dell'investimento, contraddicendo la finalità dell'art. 60 che richiede l'allineamento di interessi e rischi tra manager e investitori. In particolare il regolamento del piano prevedeva clausole che blindavano il valore delle opzioni rispetto a operazioni societarie potenzialmente pregiudizievoli, una clausola bad leaver che comportava la perdita delle opzioni in caso di cessazione per responsabilità del dirigente e una previsione che qualificava il beneficio derivante dall'esercizio dell'opzione come compenso in natura tassabile come reddito di lavoro dipendente; la successiva plusvalenza di vendita veniva invece qualificata come capital gain. Alla luce di ciò i flussi derivanti dall'esercizio delle opzioni sono stati considerati retribuzione per l'attività lavorativa e pertanto tassabili secondo l'art. 51 TUIR. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 D.L. 50/2017

    Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e amministratori

    La norma intende assimilare a capital gain i proventi derivanti da partecipazioni dei manager quando vi sia un effettivo allineamento di interessi e rischi tra management e investitori; non applicabile se il piano neutralizza il rischio di perdita del capitale investito

  • art. 51 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    I flussi riconducibili all'esercizio delle opzioni che remunerano l'attivita' lavorativa sono qualificabili come reddito di lavoro dipendente e tassabili secondo le relative disposizioni

  • art. 9 D.P.R. 917/1986

    Usato per la determinazione del valore normale delle azioni ai fini del confronto con il prezzo di esercizio e della determinazione del compenso in natura

  • Circolare Agenzia Entrate n. 25/2017

    Chiarisce che la presunzione di qualificazione come capital gain opera solo per proventi da strumenti con diritti patrimoniali rafforzati e non riguarda l'assegnazione degli stessi, che puo' rientrare tra i redditi di lavoro dipendente nella misura della differenza tra valore e prezzo pagato

Massime di principio

  • Perche' l'art. 60 D.L. 50/2017 possa far qualificare i proventi come capital gain e applicare l'imposta sostitutiva, il piano deve assicurare un effettivo allineamento del rischio tra manager e investitori: il manager deve sopportare il rischio economico della perdita del capitale o della riduzione del valore.
  • Se il regolamento del piano prevede meccanismi che neutralizzano o limitano significativamente la perdita (es. garanzie di valore, clausole anti-diluizione, rettifiche che mantengono invariato il contenuto economico delle opzioni, indennita' o buy-back a valore protetto), i proventi sono piu' probabilmente qualificabili come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 TUIR.
  • Clausole che collegano strettamente l'assegnazione al rapporto di lavoro (es. decadenza in caso di bad leaver) sono indici rilevanti della natura retributiva dell'attribuzione e rafforzano la qualificazione come reddito da lavoro.
  • La distinzione tra il valore riconosciuto all'atto dell'esercizio (che puo' costituire compenso in natura tassabile come lavoro) e la successiva plusvalenza di realizzo e' cruciale: il primo elemento puo' essere reddito da lavoro, mentre un'eventuale plusvalenza successiva puo' costituire capital gain.
  • In caso di contestazione e' fondamentale documentare il profilo di rischio economico effettivamente sopportato dal manager (regolamento del piano, condizioni di esercizio, meccanismi di protezione, clausole di forfeiture) e confrontarlo con i criteri e la prassi amministrativa (circolari e interpelli).
  • Il ricorso all'art. 60 per piani antecedenti alla sua entrata in vigore e' possibile solo se il piano, anche se originario, presenta le caratteristiche sostanziali richieste dalla norma; tuttavia la mera denominazione contrattuale non basta se nelle previsioni operative il rischio e' neutralizzato.

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