Sentenza del 22/07/2015 n. 15408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la comunicazione-ingiunzione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato, per l'anno 1997, le imposte Irpeg e Ilor non versate in applicazione di un regime agevolativo previsto per le società a prevalente capitale pubblico. Tale regime era stato dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla decisione 2003/193/CE della Commissione europea. S.A. deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione dell'atto, erronea determinazione dell'importo recuperato, mancato scomputo degli utili distribuiti al Comune, errato calcolo degli interessi, preclusione derivante dal condono fiscale, illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e mancato riconoscimento di ritenute d'acconto o variazioni in diminuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato che il recupero dell'agevolazione costituiva un obbligo per l'amministrazione nazionale, senza necessità di una nuova valutazione concreta della compatibilità dell'aiuto da parte del giudice nazionale, salvo il caso degli aiuti rientranti nella regola del de minimis, non dedotto né provato dalla contribuente. Ha inoltre stabilito che il recupero doveva riguardare l'intero ammontare delle imposte effettivamente non versate, senza scomputare la quota di utili distribuita al Comune, e che il condono fiscale non poteva impedire il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile. Sono stati invece accolti i motivi relativi all'omessa pronuncia sulla corretta determinazione degli interessi e sull'eventuale riconoscimento delle ritenute d'acconto o variazioni in diminuzione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente a tali questioni, con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 10 del 2007, convertito nella L. n. 46 del 2007
Impone il recupero delle agevolazioni fiscali qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione europea, limitatamente agli aiuti individuali eventualmente rientranti nella regola del de minimis.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70
Prevedeva il regime agevolativo fiscale applicato alle società a prevalente capitale pubblico.
D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito nella L. n. 427 del 1993
Costituiva una delle basi normative del regime di esenzione fiscale poi dichiarato incompatibile con il mercato comune.
L. n. 142 del 1990, art. 22
Individuava le società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici locali, categoria alla quale apparteneva la contribuente.
Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime agevolativo italiano applicato alle società a prevalente capitale pubblico e ne ha imposto il recupero.
Regolamento CE n. 794/2004, art. 11
Disciplina le modalità di calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato da recuperare; la questione doveva essere esaminata autonomamente dalla CTR.
La definizione automatica o condono fiscale non può essere applicata quando impedisca il recupero effettivo di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione definitiva della Commissione europea.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La mancata decisione su questioni autonome relative alla quantificazione della pretesa costituisce omessa pronuncia.
Consente alla Corte di cassazione, in determinate condizioni, di correggere la motivazione o decidere nel merito questioni di diritto che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 11 Cost.
Costituisce il fondamento interno della prevalenza e della diretta applicazione del diritto dell'Unione europea sulle norme nazionali incompatibili.
Art. 249 del Trattato CE
Stabiliva l'obbligatorietà delle decisioni comunitarie per i destinatari designati, imponendo allo Stato membro di darvi esecuzione.
Massime di principio
- Quando la Commissione europea dichiara incompatibile un regime nazionale di aiuti di Stato, l'amministrazione nazionale è normalmente obbligata a recuperare le somme e il giudice nazionale non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione della compatibilità dell'aiuto.
- Il contribuente può evitare il recupero soltanto se dimostra una specifica eccezione prevista dal diritto europeo o nazionale, come l'applicabilità della regola de minimis; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
- Il recupero deve riguardare l'effettivo vantaggio fiscale fruito, normalmente pari alle imposte non versate, senza riduzioni fondate sulla successiva distribuzione degli utili a un socio pubblico.
- Condoni, definizioni agevolate o altri istituti premiali interni non possono impedire il recupero di aiuti di Stato illegittimi quando ciò comprometterebbe l'effettività del diritto dell'Unione europea.
- Anche se il recupero dell'imposta è legittimo, il giudice deve esaminare separatamente tutte le contestazioni relative al quantum, inclusi interessi, ritenute, compensazioni e variazioni in diminuzione.
- Una sentenza che decide sull'an della pretesa ma omette di esaminare una contestazione autonoma sull'importo dovuto è viziata da omessa pronuncia e può essere cassata con rinvio.
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