Cassazione Civile, Sentenza n. 13741/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa all'avviso di liquidazione n. 2014/ORA00001 con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali e sanzioni per il conferimento di immobili a copertura di quote sociali. La società era stata costituita con capitale di €400.000: la sig.ra Michela Basso aveva conferito immobili e parte del corrispettivo era rappresentata da un mutuo ipotecario di €700.000 accollato alla società; il valore dei beni era dichiarato al netto del debito. L'Agenzia ha ritenuto che il mutuo non fosse inerente agli immobili conferiti (essendo acceso per esigenze di liquidità) e ha riqualificato l'operazione, chiedendo maggiori imposte. In primo grado la CTP di Brescia aveva respinto il ricorso dei contribuenti; in appello la C.T.R. Lombardia aveva invece accolto il gravame a favore dei contribuenti; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché i controricorrenti (i contribuenti) hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (depositando la relativa istanza e pagando l'importo con modello F24) e non risulta che l'Agenzia abbia chiesto la trattazione o notificato il diniego nei termini. Pertanto la Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali; le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21
Riferite dalla Agenzia come base per la riqualificazione dell'atto in ragione dei reali effetti giuridici; la C.T.R. aveva contestato l'applicazione sostenendo che la riqualificazione richiederebbe comportamenti fraudolenti, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
Richiamato dalla Agenzia come riferimento per la qualificazione dell'operazione in base agli effetti patrimoniali; non è stata decisa la questione sostanziale sull'applicazione concreta.
art. 50 Testo Unico delle Entrate (TUR)
La questione centrale era se, ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sui conferimenti, sia deducibile dal valore lordo del bene l'importo del mutuo accollato; la Corte non ha risolto il profilo sostanziale per estinzione del processo.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"; "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."; "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente"
La Corte ha applicato questa norma: l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento effettuato, senza che l'Amministrazione notificasse diniego o chiedesse trattazione nei termini, comportano l'estinzione del processo.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3 e n. 4
Norme invocate dall'Agenzia nel ricorso per cassazione (vizi di diritto e nullità per violazione di norme processuali); la Corte non ha esaminato i motivi nel merito per effetto dell'estinzione.
art. 112 cod. proc. civ., n. 4
Richiamato nel ricorso come possibile violazione processuale relativa all'ambito della pronuncia; la questione non è stata risolta nel merito.
Richiama la memoria depositata dalle parti (istanza di definizione) che ha portato al decreto di estinzione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
Stabilisce che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; applicata dalla Corte.
Riguarda il contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non fosse dovuto un ulteriore versamento per le cause estinte a seguito dell'iniziativa di parte.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (d.l. 119/2018, art. 6) e il pagamento nei termini previsti comportano l'estinzione del giudizio se l'Amministrazione non formula diniego o non chiede la trattazione nei termini stabiliti.
- Se il procedimento si estingue per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle questioni sostanziali: le questioni relative a inerenza delle passività e alla corretta determinazione della base imponibile restano quindi non risolte e possono ricomparire in altra sede se non definitivamente erose dalla definizione.
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla riqualificazione dell'atto in base ai reali effetti giuridici (non necessariamente limitata ai soli casi di frode), ma tale potere deve essere esercitato rispettando i limiti di legge e di motivazione; tuttavia, in assenza di pronuncia della Corte, non c'è indicazione definitiva sulla pretesa nel caso concreto.
- Per dedurre dal valore imponibile di un bene conferito l'importo di un mutuo accollato occorre provare la "inerenza" del debito all'oggetto del conferimento: bisogna conservare documentazione che dimostri il collegamento tra la passività e il bene trasferito (ad es. finalità del finanziamento, destinazione delle somme, patti contrattuali).
- Da un punto di vista processuale, chi intende beneficiare della definizione deve rispettare scrupolosamente termini e modalità (domanda, pagamento, conservazione delle quietanze come il modello F24) e verificare la tempestiva comunicazione di un eventuale diniego da parte dell'Amministrazione per evitare l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate e non è dovuto ulteriore contributo unificato salvo diversa previsione.
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