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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13779/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la decisione che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione e le sanzioni notificate al notaio Visconti per presunta tardiva registrazione di un atto formato all'estero (scioglimento e assegnazione di immobili di una società lussemburghese, formato il 31/12/2013). La questione centrale era se il termine per la registrazione e le relative aliquote/ sanzioni dovessero decorrere dalla data dell'atto estero (31/12/2013) oppure dalla data di deposito dell'atto presso un notaio italiano (14/03/2014). Il ricorrente sosteneva che il deposito presso il notaio italiano è condizione per l'uso dell'atto in Italia e che il termine di registrazione decorre dal deposito, perciò non poteva essere sanzionato per un ritardo antecedente alla conoscenza dell'atto. L'Agenzia eccepiva invece che l'atto estero andava registrato entro sessanta giorni dalla sua formazione e che il notaio era responsabile del ritardo e delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito a favore del ricorrente. Ha affermato che il deposito dell'atto estero presso un notaio italiano (o nell'archivio notarile distrettuale) non è elemento costitutivo della validità dell'atto, ma è condizione per il suo utilizzo in Italia e solo dalla data di tale deposito decorre il termine per la registrazione e l'applicazione delle relative norme fiscali. Ne consegue che l'atto, depositato il 14/03/2014, va assoggettato alla tariffa e alla disciplina in vigore dal 1/1/2014; il notaio non poteva quindi essere sanzionato per un ritardo antecedente alla conoscenza dell'atto. La Corte ha annullato l'atto impugnato, accolto il ricorso introduttivo, compensato le spese del merito e condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare al ricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 7.500,00 oltre spese forfettarie e esborsi.

Norme richiamate

  • Legge notarile n. 89 del 1913, art. 106, n. 4

    deposito presso l'archivio notarile distrettuale degli atti pubblici rogati in uno Stato estero, o il deposito presso un Notaio esercente in Italia, prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano

    Il deposito è richiesto prima dell'uso dell'atto in Italia e non è elemento perfezionativo della sua esistenza; è il momento che abilita l'uso dell'atto nel territorio e da cui decorrono effetti rilevanti ai fini tributari (termine per la registrazione).

  • Legge notarile, art. 28

    Il deposito consente al notaio ricevente di controllare la conformità dell'atto ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; tale controllo è la finalità del deposito.

  • D.P.R. n. 131 del 1986 (norme sulla registrazione)

    Le disposizioni sulla registrazione e sulle imposte collegate si applicano in relazione al momento in cui l'atto è utilizzabile in Italia; nel caso di atti esteri depositati, il termine per la registrazione decorre dal deposito in Italia.

  • D.P.R. n. 642 del 1972, art. 25

    Riferito alla disciplina delle imposte indirette; applicazione delle regole fiscali deve tenere conto della data di deposito per determinare aliquote e regimi applicabili.

  • D.P.R. n. 347 del 1990, art. 13

    Norme collegate alle imposte ipotecarie/catastali cui si applicano i principi sopra: la determinazione dell'imposta segue le regole vigenti alla data rilevante (deposito).

  • D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, art. 10, comma 5

    Norma richiamata nei motivi relativi alla determinazione fiscale; la Corte ha ritenuto prevalente il principio temporale del deposito per l'applicazione della disciplina fiscale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    Ai fini dell'irrogazione di sanzioni tributarie è richiesta la consapevolezza del comportamento sanzionato o almeno una condotta negligente rimproverabile; l'ignoranza dei presupposti può costituire esimente se inevitabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Articolo invocato per i motivi di ricorso per violazione di norme di diritto e falsa applicazione della legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'interpretazione dell'art. 106 legge notarile e ha accolto il ricorso.

Massime di principio

  • Per gli atti pubblici formati all'estero, il deposito presso un notaio italiano (o l'archivio notarile distrettuale) è necessario prima dell'uso dell'atto in Italia ma non costituisce l'atto stesso; l'esistenza dell'atto è autonoma rispetto al deposito.
  • Il termine per la registrazione e la disciplina fiscale applicabile sono riferiti alla data in cui l'atto diventa utilizzabile in Italia, di norma la data di deposito presso il notaio italiano, non alla data di formazione dell'atto all'estero.
  • Il notaio che riceve il deposito non può essere sanzionato per il mancato adempimento di obblighi fiscali anteriori al momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto, salvo che l'Amministrazione provi che il notaio era già a conoscenza prima del deposito.
  • Per l'irrogazione delle sanzioni tributarie è necessaria la consapevolezza o una condotta negligente rimproverabile; l'ignoranza inevitabile dei presupposti dell'illecito esclude la responsabilità sanzionatoria.
  • In caso di discordanza tra date estere e data di deposito in Italia, la parte che asserisce il termine anteriore (ad es. l'Amministrazione finanziaria) deve fornire la prova della conoscenza e dell'uso dell'atto nel territorio antecedente al deposito.
  • Nelle controversie fiscali relative ad atti esteri è cruciale documentare e provare la data e le modalità di deposito e di uso dell'atto in Italia per stabilire correttamente l'aliquota applicabile e l'eventuale responsabilità per ritardi.

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