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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13768/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del parziale diniego del rimborso IRES per l'anno 2006 (importo complessivo €7.781.408,00) fondato sull'art. 6 d.l. 29/11/2008, n. 185 (deducibilità parziale dell'IRAP). Questione principale: la decorrenza degli interessi dovuti sul rimborso — l'Agenzia sosteneva che gli interessi dovessero decorrere dalla data di entrata in vigore della novella normativa (29/11/2008), mentre la contribuente aveva chiesto gli interessi a partire dalla data del versamento della maggiore imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha affermato il principio di diritto secondo cui, anche quando la deducibilità forfettaria dell'IRAP è resa retroattivamente applicabile a periodi d'imposta anteriori (art. 6 d.l. 185/2008), gli interessi sul rimborso di imposte dirette maturano dalla 'data del versamento' e si calcolano con il meccanismo semestrale previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 (con esclusione del primo semestre), salvo disposizioni speciali temporanee (es. calcolo giornaliero dopo 10 anni per alcune fattispecie). La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della regola dell'art. 44-bis per mutare la decorrenza nel caso di specie. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con legge 28 gennaio 2009, n. 2

    introduce la parziale deducibilità, dal relativo imponibile Ires, dell'Irap gravante sul costo del lavoro e sugli oneri per interessi passivi, fino ad un massimo forfettario del 10% dell'anno di competenza

    La norma ha efficacia retroattiva nei limiti previsti e configura una modifica sostanziale della disciplina che legittima il rimborso delle imposte versate in eccedenza; non impedisce che il diritto agli interessi sia inquadrato come rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73.

  • art. 44, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Gli interessi sui rimborsi d'imposte dirette maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino all'ordinativo di pagamento; la disciplina è speciale e legittima la decorrenza computata dalla data del versamento indipendentemente dalla sopravvenuta normativa.

  • art. 44-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Regola gli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (decorrenza diversa), ma la Corte ha ritenuto la ratio di tale norma non congruente con la fattispecie della retroattiva modifica sostanziale che determina l'indebito; perciò non applicabile per spostare la decorrenza degli interessi nel caso concreto.

  • art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il rimborso dei versamenti; le istanze presentate ai sensi dell'art. 38 prima dell'entrata in vigore della novella restano rilevanti e non richiedono necessariamente nuova istanza telematica prevista dall'art. 6.

  • art. 1, comma 139, legge n. 244/2007

    Prevedeva il calcolo giornaliero degli interessi ove fossero trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso; la Corte ricorda l'applicazione temporanea di tale norma fino alla sua abrogazione e la sua portata meramente ricognitiva per rapporti pregressi.

  • art. 2, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma richiamata in giurisprudenza analoga per ulteriori casi di estensione della deducibilità IRAP; utilizzata dalla Corte per consolidare l'orientamento che la retroattività non sposta la decorrenza degli interessi dalla data del versamento.

Massime di principio

  • Nei rimborsi di imposte dirette derivanti da modifiche legislative (anche con efficacia retroattiva), gli interessi spettano per reintegrare la perdita patrimoniale del contribuente e, secondo l'art. 44 DPR 602/1973, decorrono dalla data del versamento della somma rimborsanda (meccanismo semestrale, escluso il primo semestre).
  • La natura sostanziale della modifica normativa che rende indebito un precedente versamento comporta che il diritto al rimborso e agli accessori si ricolleghi al versamento originario, non alla sola data di entrata in vigore della novella.
  • L'art. 44-bis (rimborsi automatici) non è in generale idoneo a spostare la decorrenza degli interessi quando la causa del rimborso è una retroattiva modifica sostanziale della disciplina tributaria; va valutata la ratio e la corrispondenza fattuale.
  • Eventuali limitazioni o sospensioni degli interessi possono comunque ottenere applicazione se il ritardo è imputabile a responsabilità o ad atti legittimi dell'Amministrazione (es. richiesta di documenti, sospensione per garanzie), ma non per il solo fatto che la deducibilità è stata riconosciuta con legge successiva.
  • Per chi agisce in simili situazioni: documentare la data dei versamenti originari, richiedere espressamente il calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 44 DPR 602/1973 e, se del caso, allegare istanze ex art. 38 già presentate; in controversia contestare eventuali eccezioni dell'Amministrazione riguardo a sospensioni o condizioni che sospendano la decorrenza.

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