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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13758/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca aveva chiesto l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che le riconosceva ritenute erroneamente versate per €1.250.153,65 e gli interessi legali dalla data del 23.05.1996; l'Agenzia rimborsò la sorte capitale e corrispose interessi calcolati ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 602/1973 per €904.798,70. La banca contestò il calcolo, chiedendo anche gli interessi ultradecennali previsti dall'art. 1, co. 139, l. n. 244/2007 (per €34.645,85) e promosse reclamo e poi ricorso cui la CTP e la CTR diedero ragione alla banca. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che le pretese relative agli interessi ultradecennali, maturati e deducibili nel corso del giudizio che ha formato il giudicato, dovevano essere trattate nel medesimo giudizio o mediante il giudizio di ottemperanza e che la CTP/CTR hanno errato qualificando la messa in mora come autonoma istanza di rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia: ha affermato che gli interessi ultradecennali maturati tra il 1/1/2008 e il 29/1/2009, essendo già maturati e deducibili nel corso del giudizio che ha portato al giudicato, rientrano nel giudicato (comprendendo il dedotto e il deducibile) e non possono costituire oggetto di un successivo giudizio autonomo. La Corte ha stabilito che, laddove il dispositivo della sentenza irrevocabile non quantifichi esattamente gli interessi, la via corretta per ottenere la precisa esecuzione è il giudizio di ottemperanza (art. 70 d.lgs. 546/1992) e che la messa in mora o il reclamo non trasformano automaticamente la questione in una nuova autonoma azione successiva. Per tali ragioni la sentenza della CTR è cassata senza rinvio; le spese di legittimità seguono la soccombenza; le spese di merito si compensano; la controricorrente viene condannata al pagamento di somme a favore della ricorrente come disposto in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 139, 140, 140-bis, legge n. 244/2007

    La Corte ha ritenuto che gli interessi ultradecennali previsti da tale norma, qualora siano maturati e siano deducibili nel corso del giudizio che ha formato il giudicato, rientrano nel giudicato e non possono essere oggetto di un successivo giudizio autonomo; la loro determinazione doveva essere proposta nel giudizio originario o definita nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 44, d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata dall'Agenzia per il calcolo degli interessi corrisposti in sede di rimborso; la Corte osserva che il calcolo ai sensi di tale articolo non preclude tuttavia la verifica giudiziale del corretto ammontare degli interessi nella sede di ottemperanza quando il dispositivo non quantifichi l'importo.

  • art. 70, d.lgs. n. 546/1992

    Regola il giudizio di ottemperanza; la Corte conferma essere la sede appropriata per delimitare e rendere effettivo il contenuto del comando della sentenza tributaria, anche quando il dispositivo non quantifichi esattamente gli interessi o altri accessori.

  • art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come strumento di reclamo esperito dalla contribuente; la Corte segnala che la messa in mora e il reclamo non possono costituire una nuova autonoma domanda idonea a superare il giudicato se la materia era già deducibile nel procedimento che ha formato il giudicato.

  • artt. 18, 19 e 21, d.lgs. n. 546/1992

    Riferimenti procedurali e di competenza richiamati dalla ricorrente: la Corte li valuta nel quadro della necessità di inquadrare la controversia nella sede dell'ottemperanza piuttosto che in un nuovo giudizio autonomo su pretese già coperte dal giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria rispetto alla qualificazione del dispositivo della sentenza passata in giudicato e ha accolto il motivo corrispondente.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Norme di cassazione invocate per violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto fondati i motivi formulati ai sensi di questi articoli e ha cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se accessori (es. interessi) sono maturati e risultano deducibili nel corso del giudizio che ha formato il giudicato, non è ammesso un successivo giudizio autonomo sulla stessa pretesa: il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
  • Quando il dispositivo della sentenza passata in giudicato non quantifica esattamente importi dovuti, il giudizio di ottemperanza è la sede appropriata per delimitare e rendere effettivo il contenuto del comando giudiziale, ivi compreso il calcolo degli interessi.
  • La messa in mora o il reclamo amministrativo non trasformano automaticamente la questione in una nuova autonoma azione giudiziaria se la materia era già deducibile nel procedimento che ha formato il giudicato; tali atti sono propedeutici all'ottemperanza e non sostituiscono il giudizio di ottemperanza.
  • Per preservare diritti su accessori non liquidati in misura compiuta nel giudizio, il ricorrente dovrebbe o dedurli esplicitamente nel giudizio originario o formulare riserva espressa; altrimenti si corre il rischio che il giudicato precluda future azioni sulla stessa causa petendi.
  • Una norma ius superveniens, se rilevante e applicabile ai fatti maturati nel corso del giudizio poi divenuto irrevocabile, può essere invocata nel giudizio di merito o di rinvio, ma la relativa pretesa deve trovare ingresso prima della formazione del giudicato; altrimenti la via corretta per la loro attuazione è il giudizio di ottemperanza.

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