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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17602/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un decreto della Corte d'Appello che, decidendo sull'opposizione a un decreto del consigliere delegato in materia di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile, aveva elevato l'indennizzo a euro 5.900,00 e liquidato le spese sia della fase monitoria sia dell'opposizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la nullità del decreto e la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che le spese della fase monitoria non potessero essere liquidate in misura inferiore a quella già riconosciuta dal giudice della fase precedente in assenza di opposizione incidentale del Ministero. Con il secondo ha denunciato motivazione mancante o apparente sulla liquidazione dei compensi. Con il terzo ha lamentato plurime violazioni di legge in tema di parametri forensi e minimi tariffari, contestando l'applicazione della tabella tariffaria e la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione. La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non sia un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase del medesimo procedimento, e che la motivazione del decreto fosse sufficiente; ha accolto solo in parte il terzo motivo, limitatamente alla mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione e alla violazione dei minimi di legge, cassando il decreto e rinviando alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuova liquidazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, rigettando i primi due. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al profilo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. In particolare, ha ritenuto corretta l'individuazione della normativa applicabile nella versione dei parametri forensi vigente al momento della decisione camerale, ma ha censurato la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione, ritenuta necessaria e non eludibile nel procedimento contenzioso davanti alla Corte d'Appello.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L'opposizione prevista dalla norma non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza sull'intera vicenda processuale.

  • artt. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c.

    Sono evocati dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di reformatio in peius e della disciplina delle spese, ma la Corte esclude che il tema sia pertinente nel contesto dell'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio dedotto per la pretesa nullità del decreto sulle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per censurare la supposta motivazione mancante o apparente del decreto impugnato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È evocato a sostegno del motivo sulla motivazione del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia sul versante della motivazione sia del giusto processo, ma la Corte rileva che il decreto supera il livello minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la riformulazione della norma come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Usato per affermare che l'interpretazione del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. deve seguire i canoni ermeneutici generali.

  • art. 10 c.p.c.

    È tra le norme richiamate nel terzo motivo in tema di valore della causa e parametri di liquidazione.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la determinazione del valore ai fini della liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 2223, comma 2, c.c.

    È richiamato nel terzo motivo, ma il testo non consente di ricavarne una specifica ratio decidendi ulteriore rispetto alla contestazione dei parametri di liquidazione.

  • art. 24, comma 1, L. n. 794/1942

    Richiamato per i compensi professionali e i minimi di legge nella liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 6, L. n. 247/2012

    Evocato in tema di parametri forensi e rispetto dei minimi tariffari.

  • art. 2, comma 1, DM n. 55/2014

    Richiamato nel quadro dei criteri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 4, commi 1 e 4, DM n. 55/2014

    Evocati come norme sui criteri e sulla modulazione della liquidazione dei compensi.

  • art. 5, commi 1 e 3, DM n. 55/2014

    Richiamati per i parametri di determinazione dei compensi e per la liquidazione delle fasi del procedimento.

  • artt. 6 e 7, comma 1, DM n. 147/2022

    La Corte esclude la loro applicazione nel caso concreto, perché il decreto applicabile era quello vigente al momento della decisione camerale, non quello entrato in vigore successivamente.

  • Tabella 12 DM n. 55/2014

    La Corte afferma che, trattandosi di procedimento contenzioso davanti alla Corte d'Appello, il giudice di rinvio dovrà fare applicazione della tabella relativa a tale tipo di procedimento.

  • DM n. 37/2018

    È indicato come testo che modificava il DM n. 55/2014 e che era applicabile ratione temporis al momento della decisione.

  • DM 13.8.2022 n. 147

    La Corte afferma che non era applicabile al caso, perché entrato in vigore dopo la data della decisione camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso con cui si denunciano plurime violazioni di legge in tema di liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • L'opposizione prevista dall'art. 5-ter della L. n. 89/2001 costituisce una fase del medesimo procedimento di equa riparazione e non un autonomo giudizio di impugnazione; di conseguenza, le spese vanno liquidate considerando l'intera vicenda processuale e non opera il divieto di reformatio in peius come in un ordinario giudizio di appello.
  • Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; resta escluso il controllo sulla mera sufficienza della motivazione se il provvedimento consente di individuare il fondamento della decisione.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve applicare i parametri vigenti al momento della decisione e rispettare i minimi di legge; non può omettere la liquidazione di una fase processuale prevista dai parametri, quando tale fase sia ineludibile nel tipo di procedimento.
  • Nel procedimento contenzioso davanti alla Corte d'Appello, la liquidazione dei compensi deve avvenire sulla base della tabella tariffaria corrispondente al tipo di procedimento e includere tutte le fasi effettivamente previste, compresa la fase di trattazione.
  • L'errore nell'individuazione della disciplina tariffaria applicabile può incidere sulla legittimità della liquidazione delle spese quando comporti l'applicazione di parametri successivi non ancora vigenti alla data della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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