Cassazione Civile, Ordinanza n. 03988/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di ottenere i contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2008 da un ingegnere. Il giudice di merito aveva ritenuto prescritto l'obbligo contributivo, individuando il dies a quo nella scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009). L'ente ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, della disciplina sulla decorrenza della prescrizione e dell'art. 2941 c.c., n. 8, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. Il resistente ha controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio della decisione d'appello, che si era uniformata a un orientamento consolidato secondo cui la mera omessa compilazione del quadro RR non consente di presumere automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo. La Corte ha ribadito che l'ignoranza del titolare sul fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto o il ritardo dovuto alla necessità di accertarlo non incidono sulla decorrenza della prescrizione, salvo specifiche ipotesi legali di sospensione; l'accertamento dell'eventuale occultamento doloso è questione di merito non deducibile nei limiti prospettati dall'ente nel ricorso. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata; nel caso concreto la pretesa contributiva per l'anno 2008 è stata ritenuta prescritta
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva e della disciplina applicabile
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; gli impedimenti rilevanti sono solo quelli giuridici, non quelli meramente fattuali o soggettivi
la sospensione per dolo del debitore è ipotesi tassativa; non è sufficiente la mera mancata compilazione del quadro RR, se non accompagnata da una condotta concretamente diretta a occultare il debito
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
la censura sull'accertamento di fatto circa l'occultamento doloso non era ritualmente prospettabile nei limiti del vizio motivazionale
è stata depositata proposta definitoria in camera di consiglio non partecipata
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali, rileva la possibilità giuridica di esercitare il diritto, non anche la semplice difficoltà fattuale o soggettiva di accertarne l'esistenza.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito è norma eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere desunta in via automatica dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo.
- L'omessa compilazione di una specifica sezione della dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, occultamento doloso del debito contributivo; occorre una valutazione in concreto della condotta del contribuente.
- L'accertamento del dolo nell'occultamento del debito è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere surrogato in cassazione da una mera presunzione giuridica non prevista dalla legge.
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