Cassazione Civile, Ordinanza n. 21792/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della Polizia municipale che contestava a un automobilista la violazione dell'art. 148, comma 2, cod. strada, per avere effettuato una manovra di sorpasso senza accertare che il veicolo alle sue spalle avesse già iniziato la stessa manovra; al trasgressore venivano irrogate la sanzione pecuniaria, le spese di notifica e la decurtazione di tre punti patente. L'opposizione proposta avverso il verbale era stata respinta dal Giudice di pace e, in appello, il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo non più convincente la ricostruzione alternativa offerta dall'opponente rispetto a quella risultante dal verbale e dai rilievi degli operanti (punti di contatto tra veicoli e segni di frenata). In cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente posto a suo carico la prova della dinamica del sinistro, mentre tale dinamica avrebbe dovuto essere provata dal Comune quale autorità irrogante la sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non aveva invertito l'onere della prova: aveva invece valutato la coerenza e concordanza della ricostruzione contenuta nel verbale, applicando i principi del ragionamento presuntivo, e aveva semplicemente osservato che l'opponente non aveva offerto una ricostruzione fattualmente e logicamente più convincente. La censura mirava dunque, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché il Comune non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 148, comma 2, cod. strada
Norma sostanziale posta a fondamento della contestazione amministrativa per mancata verifica dell'eventuale manovra di sorpasso già iniziata dal veicolo sopraggiungente.
art. 148, comma 15, cod. strada
Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
È invocato dal ricorrente per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che il giudice di merito non ne ha fatto falsa applicazione, avendo invece valutato le risultanze probatorie e presuntive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito o falsamente applicato il criterio di riparto dell'onere probatorio; non quando abbia semplicemente ritenuto non persuasiva la diversa ricostruzione della parte soccombente.
- Quando il giudice di merito reputa attendibile la ricostruzione dei fatti contenuta in un verbale sulla base di elementi oggettivi e di un ragionamento presuntivo logicamente coerente, la critica in cassazione deve confrontarsi con tale ratio decidendi e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
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