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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09366/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria ha impugnato il decreto del tribunale che aveva accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla controparte e aveva ammesso il relativo credito in prededuzione per canoni di locazione non pagati. La procedura sosteneva, in sintesi, che i contratti di locazione da cui derivava il credito fossero nulli perché inseriti in un’operazione complessiva di spin off immobiliare finalizzata alla distrazione del patrimonio del gruppo e alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’integrità del capitale sociale, con conseguente nullità per illiceità della causa, frode alla legge o motivo illecito comune; inoltre deduceva la nullità ex art. 9 l. 192/1998 per abuso di dipendenza economica, lamentando un eccessivo squilibrio contrattuale a danno della conduttrice originaria. Con quattro motivi denunciava: violazione degli artt. 1343, 1344, 1418 e norme societarie; violazione dell’art. 9 l. 192/1998; omesso esame di fatti decisivi sulla portata distrattiva dell’operazione; omesso esame sulla possibilità di impugnare autonomamente i contratti e sulla rilevanza dei contratti come strumenti dell’operazione distrattiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il tribunale aveva errato nella parte in cui aveva affermato in diritto che un’eventuale finalità distrattiva potesse al più dar luogo a revocatoria o a nullità delle sole delibere, ma ha ritenuto corretta la decisione finale perché il giudice di merito, in fatto, aveva accertato che la lesione del patrimonio sociale si era già consumata con le delibere e con le operazioni societarie di trasferimento degli immobili, mentre i successivi contratti di locazione non avevano concorso alla distrazione, avendo attribuito soltanto il godimento dei beni. Quanto all’art. 9 l. 192/1998, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché il tribunale aveva correttamente escluso, in fatto, la prova della dipendenza economica e dell’impossibilità di reperire valide alternative sul mercato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato come norma sulla causa illecita; la Corte distingue i casi in cui l’atto negoziale è nullo per contrarietà a norme imperative da quelli in cui il pregiudizio ai terzi è tutelato da rimedi speciali come la revocatoria.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato per la frode alla legge; la Corte precisa che la semplice finalità pregiudizievole verso i creditori non basta a integrare la nullità, salvo che l’atto realizzi direttamente un risultato vietato da norme imperative.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità è configurabile quando il contratto o la sua stessa stipulazione contrasti con norme imperative, incluse quelle che vietano in assoluto o in determinate circostanze la conclusione dell’atto.

  • art. 2423 c.c.

    Citato tra le norme societarie asseritamente violate nell’operazione di gruppo.

  • art. 2426 c.c.

    Citato tra le norme societarie asseritamente violate nell’operazione di gruppo.

  • art. 2433 c.c.

    Citato tra le norme societarie asseritamente violate nell’operazione di gruppo.

  • art. 2445 c.c.

    Citato tra le norme societarie asseritamente violate nell’operazione di gruppo.

  • art. 2626 c.c.

    Citato tra le norme societarie asseritamente violate nell’operazione di gruppo.

  • art. 2764 c.c.

    Richiamato dalla resistente in via subordinata per la collocazione privilegiata del credito.

  • art. 9 l. n. 192/1998

    L’abuso di dipendenza economica richiede eccessivo squilibrio tra diritti e obblighi, mancanza di reali alternative sul mercato e condotta abusiva contraria a buona fede o vessatoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per motivazione apparente, non per la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente, perplessa o contraddittoria.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente i fatti e gli atti su cui fonda il motivo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per l’onere di deposito degli atti rilevanti ai fini del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 95, comma 1, d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato per l’applicabilità delle norme penali concorsuali anche all’amministrazione straordinaria.

  • artt. 216 e 223 l.fall.

    nel testo in vigore ratione temporis

    Le condotte di distrazione patrimoniale possono integrare reato e, se l’atto realizza direttamente il risultato vietato, l’atto è nullo per contrarietà a norma imperativa.

  • art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.

    Citato come esempio di contratto che, se stipulato in violazione del divieto di aggravare il dissesto, può porsi in contrasto con norme imperative.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso dei terzi nelle condotte distrattive.

  • artt. 216 e 223 l.fall.

    La stipulazione di atti di trasferimento patrimoniale finalizzati alla distrazione può integrare violazione di norme incriminatrici e quindi nullità dell’atto.

Massime di principio

  • Il contratto non è nullo per il solo fatto di essere pregiudizievole per i creditori: quando l’ordinamento prevede rimedi specifici contro l’atto dispositivo pregiudizievole, la sanzione ordinaria è l’inefficacia o la revocabilità, non la nullità.
  • La nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. ricorre quando la stipulazione stessa dell’atto realizza direttamente un risultato vietato da norme imperative, anche penali: in tali casi il contratto è nullo perché la sua esistenza è in sé contraria alla norma.
  • In tema di bancarotta distrattiva, atti anche formalmente validi possono essere nulli se costituiscono il mezzo attraverso cui si realizza la condotta vietata; viceversa, se il depauperamento patrimoniale si è già consumato con atti societari autonomi e il contratto successivo si limita a regolare il godimento del bene, manca il nesso funzionale necessario per colpirlo con la nullità.
  • L’accertamento del collegamento funzionale tra più atti negoziali e della loro incidenza sull’assetto patrimoniale è tipicamente un giudizio di fatto riservato al merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L’abuso di dipendenza economica richiede, cumulativamente, uno squilibrio eccessivo dovuto alla mancanza di reali alternative sul mercato e una condotta abusiva contraria a buona fede o vessatoria; la sola presenza di clausole gravose non basta se non è provata la situazione di dipendenza economica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la mancata valutazione di tutte le prove: è necessario che il fatto storico decisivo sia stato del tutto omesso o sia stato supposto in modo incompatibile con gli atti, non essendo sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o incompleta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveLocazione commercialeNullità
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiNullitàOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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