Cassazione Civile, Ordinanza n. 23656/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata a seguito di una cartella di pagamento per euro 20.376,04. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la sentenza era stata poi confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. La società di riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notifica della cartella per mancato invio della raccomandata informativa; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando che la CTR avesse ritenuto invalida la raccomandata informativa spedita tramite servizio di posta privata. Il contribuente non si è costituito in cassazione; l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nel caso concreto, la cartella era stata notificata a mani della cognata del contribuente presso l'abitazione di quest'ultimo, sicché era necessaria la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, norma applicabile in via residuale rispetto all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, ratione temporis, più rigorosa dell'art. 139 c.p.c. Quanto alla spedizione della raccomandata tramite operatore di posta privata, la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della disciplina vigente all'epoca, che riservava al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie. La Corte ha inoltre osservato che la notifica era nulla anche secondo più recenti pronunce di legittimità, ma che la nullità non poteva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente non aveva impugnato la cartella nei termini. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposta la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
per la notifica eseguita da messi comunali o messi speciali, quando l'atto è consegnato a persona di famiglia è necessaria la raccomandata informativa; la disciplina fiscale prevale in via residuale rispetto a quella dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e, nel regime temporale applicabile, è più rigorosa dell'art. 139 c.p.c.
la disciplina processuale ordinaria non esclude, nel caso esaminato, l'applicazione della regola speciale fiscale che richiede la raccomandata informativa
richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della notifica e della raccomandata informativa
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma di riferimento rispetto alla quale l'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 opera in via residuale
nonostante la liberalizzazione dei servizi postali, all'epoca riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie
direttiva 97/67/CE
richiamata in relazione alla liberalizzazione dei servizi postali recepita dal d.lgs. n. 261 del 1999
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma istitutiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la disciplina speciale delle notifiche fiscali richiede la raccomandata informativa, la sua omissione rende invalida la notificazione anche se l'atto è stato consegnato a un familiare del destinatario presso l'abitazione di quest'ultimo.
- Nelle notificazioni a mezzo posta soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, la raccomandata informativa o comunque gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie devono provenire dal fornitore del servizio universale, non da un operatore di posta privata, se la normativa vigente riserva tale attività in via esclusiva.
- La nullità della notificazione non si considera sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario non abbia impugnato tempestivamente l'atto, sicché resta ferma l'invalidità dedotta in giudizio.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può confermare la nullità della notifica anche sulla base di orientamenti successivi, ma la decisione resta regolata dalla disciplina vigente al tempo dell'atto notificato.
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