Cassazione Civile, Ordinanza n. 33788/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da tre delibere CONSOB che avevano irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a un esponente di Veneto Banca per violazioni della disciplina TUF in materia di obblighi informativi, collocamento di strumenti finanziari e prospetto informativo, connesse all'aumento di capitale del 2014, al collocamento di azioni e obbligazioni e alle carenze informative sui rischi e sulla situazione della banca. L'interessato aveva proposto opposizione davanti alla Corte d'appello, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole, la non applicabilità della nuova norma sulla responsabilità degli esponenti aziendali, l'assenza di un danno concreto, la violazione del diritto di difesa e l'omesso esame di documenti che, secondo lui, dimostravano la sua estraneità o comunque una condotta diligente. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo complessivo delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) errata esclusione dell'applicazione retroattiva delle norme sanzionatorie come novellate dal d.lgs. 72/2015, invocando la lex mitior e la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019; 2) violazione dell'art. 190-bis TUF, che secondo il ricorrente avrebbe impedito o escluso la sua responsabilità; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. per mancanza di prova del danno, sostenendo che senza pregiudizio concreto non potesse esservi responsabilità; 4) omesso esame di documenti decisivi, tra cui lettere BCE ed esposto alla Procura, che avrebbero attestato una condotta attiva e diligente e l'esistenza di cause esterne impeditive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che le sanzioni amministrative previste dagli artt. 190 e 191 TUF, nel testo applicabile ratione temporis, non hanno natura sostanzialmente penale e non consentono l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 72/2015; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'art. 190-bis TUF perché nuova e comunque non retroattiva. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che si tratta di illeciti di mera condotta e di pericolo, per i quali non è necessario provare un danno concreto, essendo sufficiente la violazione delle regole di comportamento e il ruolo degli amministratori non esecutivi nell'assetto di governance bancaria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le sanzioni previste da questa norma, nel contesto degli intermediari finanziari, sono qualificate come illeciti amministrativi di pura condotta e di pericolo; non hanno natura sostanzialmente penale e non operano retroattivamente in senso favorevole.
Anche le violazioni sanzionate da questa disposizione sono ricondotte a illeciti di mera trasgressione, consumati con la sola inosservanza della regola di condotta.
Le carenze informative nel prospetto e nella documentazione di offerta rilevano come violazioni sanzionabili in sé, indipendentemente dalla prova di un danno concreto.
La violazione degli obblighi informativi verso la clientela integra un illecito di pericolo, per cui non occorre dimostrare un pregiudizio effettivo subito dal singolo investitore.
Richiamato tra le disposizioni violate nell'ambito del quadro sanzionatorio applicato dalla CONSOB.
La norma è stata invocata per escludere la responsabilità del ricorrente, ma è stata ritenuta non applicabile retroattivamente e comunque la censura è risultata nuova e non verificabile in sede di legittimità.
art. 195, quarto comma, T.U.F.
Costituisce la base processuale dell'opposizione davanti alla Corte d'appello avverso le sanzioni CONSOB.
Disposizione transitoria interpretata nel senso che le modifiche alla parte V del TUF si applicano solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative, restando regolate dalla disciplina previgente le violazioni anteriori.
Richiamato come base delle disposizioni attuative adottate da Consob e Banca d'Italia, la cui entrata in vigore segna il discrimine temporale per l'applicazione della riforma.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che le sanzioni in esame, a differenza di quelle in materia di abusi di mercato, abbiano natura tale da richiedere le garanzie penali convenzionali invocate dal ricorrente.
art. 102, secondo comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di illegittimità, ma non accolto dalla Corte.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente in collegamento alla pretesa natura penale delle sanzioni, ma ritenuto non decisivo dalla Corte.
art. 3 Cost.
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale evocata dal ricorrente, senza accoglimento.
art. 117 Cost.
Parametro costituzionale evocato per il contrasto con la CEDU, ma non ritenuto violato.
Le sanzioni amministrative sono soggette al principio di legalità e irretroattività, con applicazione della disciplina vigente al momento del fatto.
I principi di retroattività della legge più favorevole non sono applicabili analogicamente alle sanzioni amministrative, salvo espresso richiamo legislativo.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della prova del danno, ma ritenuto non pertinente perché le fattispecie sanzionate sono illeciti di mera condotta e di pericolo.
artt. 2381, terzo e sesto comma, c.c.
Fondano, per gli amministratori non esecutivi, un dovere di agire informati e di vigilare sulla gestione sociale, specie nelle banche.
Il consigliere non esecutivo risponde se non si attiva per impedire violazioni o attenuarne le conseguenze, soprattutto in presenza di segnali di allarme.
art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993
Richiamato come base dei doveri organizzativi e di contenimento del rischio creditizio gravanti sugli organi bancari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative previste dal TUF per violazioni degli obblighi informativi e di corretta condotta degli intermediari, se non connotate da caratteristiche punitive assimilabili alla materia penale, restano soggette al principio di irretroattività della legge più favorevole e si applicano secondo la disciplina vigente al momento della commissione del fatto.
- La disciplina transitoria del d.lgs. 72/2015 impedisce di applicare alle violazioni anteriori la nuova regolamentazione sanzionatoria, quando il legislatore abbia espressamente limitato l'efficacia temporale della riforma alle violazioni successive all'adozione delle disposizioni attuative.
- Gli illeciti sanzionati dagli artt. 190 e 191 TUF sono illeciti di mera condotta e di pericolo: per la loro integrazione basta la violazione della regola di comportamento, senza necessità di provare un danno concreto o un pregiudizio effettivamente realizzatosi.
- Nelle società bancarie, anche gli amministratori non esecutivi hanno un dovere autonomo di informarsi, vigilare e attivarsi in presenza di segnali di allarme; la loro responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto di non aver gestito operativamente l'impresa.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o sostituire una diversa lettura dei documenti a quella operata dal giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di singole risultanze istruttorie.
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