Sentenza del 28/04/2025 n. 11093 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva negato il rimborso del 60% dei tributi versati per il periodo 31 ottobre 2002-30 giugno 2008, in relazione al sisma del 31 ottobre 2002. Deducevano che il beneficio non fosse automaticamente precluso dalla decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final, perché andava verificata la sua compatibilità con i regolamenti UE sugli aiuti de minimis; sostenevano che gli importi richiesti, per sé considerati, restassero sotto le soglie previste. Avevano rinunciato alla richiesta di rimborso dell’IVA. L’Agenzia eccepiva che la questione de minimis fosse stata introdotta tardivamente in appello e contestava comunque la mancanza di prova dei relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha chiarito che il riferimento al regime de minimis, formulato in appello, costituiva una mera difesa e non una domanda nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia, il contribuente che invoca l’agevolazione deve provare che l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici de minimis ricevuti nel triennio rilevante non superi la soglia applicabile: non basta che sia inferiore alla soglia il solo rimborso richiesto nel singolo giudizio. Poiché il beneficio in esame è stato concesso dalla norma entrata in vigore il 29 gennaio 2009, il triennio da verificare era quello dal 29 gennaio 2006 al 29 gennaio 2009. I ricorrenti non avevano allegato né provato di non aver ricevuto altri aiuti pubblici in quel periodo; la sentenza regionale di rigetto è stata quindi confermata, con motivazione corretta dalla Cassazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Condannati A.A. e, in solido, gli eredi di D.D. a pagare all’Agenzia 2.500 euro ciascuno per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva inizialmente accolto le domande di rimborso; la CTR Puglia le aveva invece respinte.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Trattasi tuttavia di mere difese e non già di domanda nuova impingente nel divieto di cui all' art. 57 del decreto legislativo n. 546/92 .
La deduzione in appello della compatibilità del beneficio con il regime de minimis è stata qualificata come mera difesa, e non come nuova domanda: non era quindi preclusa dal divieto previsto per le domande nuove.
Regolamenti UE de minimis applicabili e successive disposizioni richiamate dalla Corte
il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento
Il rispetto del de minimis si verifica considerando l’insieme degli aiuti pubblici ricevuti nel periodo rilevante, non il solo aiuto oggetto della controversia. Nel caso deciso, il periodo rilevante è stato individuato a ritroso dal 29 gennaio 2009, data di entrata in vigore della disposizione attributiva del beneficio, e quindi dal 29 gennaio 2006 al 29 gennaio 2009. Spetta al contribuente allegare e provare il rispetto della soglia.
Art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell' art. 107 , par. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali).
Se il beneficio non rientra nel regime de minimis, la compatibilità può essere valutata in base alla deroga per gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali. In tale ipotesi il contribuente deve dimostrare, tra l’altro, la presenza nell’area colpita al momento dell’evento, l’effettivo danno e l’assenza di sovracompensazione.
Art. 6, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009
Ne consegue che, poiché il comma 4 bis dell' art. 6 del D.L. n. 185/2008 è entrato in vigore il 29.1.2009, il triennio si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto "de minimis", con la conseguenza che il periodo rilevante è dal 29.1.2006 al 29.1.2009.
La disposizione ha attribuito il beneficio oggetto della controversia e la sua entrata in vigore individua, in questa fattispecie, il momento di concessione dell’aiuto da cui calcolare a ritroso il periodo triennale de minimis.
la statuizione di rigetto della C.T.R. deve ritenersi conforme a diritto per la motivazione appena illustrata, ai sensi dell' art. 384 , comma 4, c.p.c.
La Cassazione può confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione quando il rigetto risulta conforme a diritto per una ragione diversa da quella adottata dal giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale connesso a una calamità è qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificarne la compatibilità con il regime de minimis oppure, se invocata e applicabile, con la deroga prevista per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali.
- Per dimostrare il rispetto del de minimis non è sufficiente provare che il singolo rimborso richiesto sia sotto soglia: occorre documentare il totale degli aiuti pubblici rilevanti ricevuti nel periodo triennale applicabile.
- Il triennio de minimis decorre dal momento in cui sorge il diritto a ricevere l’aiuto, non dalla data del materiale pagamento. Nel caso concreto la Corte lo ha fatto decorrere dal 29 gennaio 2009, data di entrata in vigore della norma attributiva del beneficio.
- La mancata allegazione e prova degli aiuti complessivamente ricevuti può comportare il rigetto della richiesta, anche se l’importo del singolo beneficio è inferiore alla soglia. È quindi necessario conservare e produrre la documentazione utile, anche tramite dichiarazione o autocertificazione idonea.
- Una deduzione diretta a contrastare la qualificazione del beneficio come aiuto incompatibile può costituire mera difesa proponibile in appello, anziché domanda nuova, se non introduce una distinta pretesa.
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