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Sentenza

Sentenza del 29/04/2025 n. 11303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due atti relativi ai contributi di bonifica per il 2014 e il 2015: l'avviso di pagamento di € 22.951,76 (ricorso n. 14855/2019) e il successivo avviso di notifica, per € 22.963,75 (ricorso n. 20559/2019). Ha contestato la motivazione degli atti, l'efficacia del piano di classifica del 1997 dopo la legge regionale Campania n. 4/2003, la prova del beneficio fondiario e la ripartizione dell'onere probatorio; ha inoltre invocato giudicati che avrebbero escluso la debenza del contributo per il 2014 e il 2015 e lamentato l'omessa valutazione di una perizia asseverata. In memoria ha rinunciato alle censure sull'ultrattività del piano di classifica.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso contro l'avviso di pagamento: il successivo avviso di notifica, pur anch'esso atipico e facoltativamente impugnabile, ha sostituito il primo atto e ha trasferito nel relativo giudizio l'esame della pretesa. Nel ricorso contro l'avviso di notifica ha accolto, per quanto di ragione, il motivo sui giudicati e rigettato gli altri: il motivo sull'asserita diversa valutazione del piano non denunciava l'omesso esame di un fatto storico; la censura sul piano è stata rinunciata; la perizia di parte asseverata è un'allegazione difensiva, non una prova vincolante, e la contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente a superare la presunzione di beneficio derivante dal piano approvato e dall'inclusione degli immobili nel comprensorio. Le sentenze passate in giudicato riguardavano soltanto il contributo 2014: la Cassazione ha quindi annullato l'avviso di notifica limitatamente a € 656,79 per il 2014 e lo ha confermato per il 2015, per € 22.306,96. Ha cassato la sentenza impugnata sul punto e deciso nel merito, senza rinvio. Spese compensate in entrambi i ricorsi; per il primo non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, l'avviso di pagamento del contributo consortile), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma è possibile impugnare facoltativamente anche un atto atipico che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta. La mancata impugnazione di tale atto non consolida la pretesa: resta possibile contestarla impugnando il successivo atto tipico.

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dall' art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli

    La facoltatività dell'impugnazione dell'atto atipico non elimina il termine ordinario per impugnarlo quando il contribuente sceglie di contestarlo; resta però salva la possibilità di attendere e impugnare il successivo atto tipico.

  • Art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In conclusione, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo alla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile; ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione

    Quando un atto successivo sostituisce quello preliminare e la controversia sulla pretesa viene esaminata nel giudizio relativo al successivo atto, il giudizio sul primo perde interesse e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    L' art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 ("Nuove norme sulla bonifica integrale"), prevede che: "1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. 2. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21".

    I consorzi di bonifica sono enti pubblici e possono imporre contributi alle proprietà consorziate per i loro fini istituzionali, secondo la disciplina richiamata dall'articolo 21.

  • Art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. 2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

    I contributi consortili gravano sui fondi e sono riscossi secondo le regole previste per l'esazione delle imposte dirette; la Corte richiama tale disciplina per il sistema di riscossione mediante ruolo.

  • Art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 ("Nuove norme sulla bonifica integrale"), che continua ad essere applicabile ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La disciplina di riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica prevista dal R.D. n. 215/1933 è rimasta applicabile per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 17.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Laddove sia eccepito il giudicato esterno, la statuizione di rigetto nel merito della questione principale non può essere intesa come rigetto implicito dell'eccezione medesima, in quanto il principio per il quale giudice può evitare di esaminare ogni singola tesi difensiva qualora risulti incompatibile con la soluzione adottata, riguarda gli argomenti, di fatto e di diritto, e non le eccezioni di parte che, come le domande, devono essere sempre oggetto di decisione

    Il giudicato esterno, se ritualmente eccepito, richiede una decisione specifica: non può considerarsi implicitamente respinto per il solo fatto che il giudice abbia deciso nel merito la questione principale.

  • Art. 384, quarto comma, del codice di procedura civile

    nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all' art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

    La Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver rilevato un'omessa pronuncia, se la questione è di diritto e non servono ulteriori accertamenti fattuali.

  • Art. 2697 del codice civile

    quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente

    L'inclusione dell'immobile nel comprensorio e l'approvazione del piano di classifica fondano una presunzione relativa del beneficio consortile. Il contribuente può vincerla con prova contraria concreta; l'onere non diventa una presunzione assoluta.

  • Art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.

    Anche senza aver impugnato gli atti generali del consorzio davanti al giudice amministrativo, il contribuente può contestare davanti al giudice tributario la debenza del contributo sostenendo e provando che il proprio immobile non beneficia direttamente e specificamente delle opere.

  • Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall' art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

    Il giudice tributario può disapplicare, ai fini della controversia, un atto amministrativo generale o un regolamento ritenuto illegittimo. Il contribuente conserva la possibilità di contestare il beneficio e i criteri di calcolo anche senza aver impugnato prima il piano nella sede amministrativa.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    Tuttavia, è evidente che la censura non attiene all'omesso esame di un fatto storico, che neppure è stato chiaramente indicato e descritto nella formulazione del mezzo, bensì alla diversa valutazione dell'incidenza, sempre nella prospettazione letterale della doglianza, di un presupposto essenziale della pretesa impositiva da parte dei giudici di merito

    Il vizio di omesso esame richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo non esaminato; non consente di contestare la diversa valutazione giuridica o probatoria dello stesso presupposto da parte dei giudici di merito.

  • Art. 348-ter, quinto comma, del codice di procedura civile

    al di fuori dei limiti insiti nella c.d. "doppia conforme" ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (per la produzione del documento nel giudizio di secondo grado)

    Il controllo per omesso esame incontra i limiti previsti per la cosiddetta doppia conforme; nel caso concreto, la censura sulla perizia non indicava comunque quali fatti storici decisivi sarebbero stati trascurati.

  • Art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La ricorrente aveva denunciato una motivazione apparente sulla prova del beneficio consortile, ma la Corte ha rigettato le censure residue ritenendo che la sentenza di merito avesse applicato i principi sulla presunzione del beneficio e che mancasse prova contraria.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse conseguente alla cessazione della materia del contendere.

  • Legge regionale Campania 25 febbraio 2003, n. 4, artt. 33 e 34

    Le censure relative all'efficacia del piano di classifica adottato nel 1997 furono rinunciate dalla contribuente e dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse. La Corte ha osservato incidentalmente che la legge regionale del 2003 non ha disposto la perdita di efficacia dei piani validamente adottati secondo la disciplina precedente.

  • Art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile

    l'impugnazione di uno o più atti impositivi con riguardo a diverse annate del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per una singola annata) costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali

    La parziale vittoria relativa a una delle annualità può giustificare la compensazione delle spese, senza comportare automaticamente una condanna alle spese della parte risultata vittoriosa solo in parte.

Massime di principio

  • Un avviso atipico che renda concreta e conoscibile una pretesa tributaria può essere impugnato facoltativamente; non contestarlo non preclude la contestazione del successivo atto tipico, che invece va impugnato nei termini per evitare il consolidamento della pretesa.
  • Se, per la stessa pretesa, viene impugnato un atto successivo che sostituisce quello preliminare, la controversia e l'esame dei vizi si concentrano normalmente sul successivo atto; il giudizio sul primo può perdere interesse.
  • Un giudicato relativo a una specifica annualità può incidere sugli atti successivi riguardanti lo stesso rapporto e la stessa annualità, ma non si estende automaticamente ad anni d'imposta diversi.
  • Per i contributi di bonifica, piano di classifica approvato e inclusione dell'immobile nel comprensorio fondano una presunzione relativa di beneficio. Il contribuente può superarla con elementi probatori concreti; la mera perizia stragiudiziale di parte, anche giurata, non vincola il giudice e ha al più valore indiziario.
  • Il contribuente può contestare in sede tributaria l'assenza del beneficio consortile e chiedere la disapplicazione dell'atto generale presupposto, anche se non lo ha previamente impugnato nella sede amministrativa competente.

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