Sentenza del 29/04/2025 n. 286 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 10 ottobre 2019 per l’IVA 2014, relativo alla cessione dello yacht W. Il COP aveva riqualificato la vendita, fatturata il 26 settembre 2014 alla società maltese WF S. Ltd per € 6.250.000 come non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/1972, ritenendo che l’effettivo acquirente fosse il privato M. C. e che la società maltese fosse uno schermo. Contestava maggiore IVA per € 1.375.000, oltre alle violazioni dichiarative e di fatturazione. La contribuente sosteneva che, al momento della cessione, lo yacht era destinato a un’attività commerciale di noleggio, documentata anche mediante contratti e fatture, e che la contestazione di una cessione simulata non era adeguatamente provata. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sentenza n. 242/02/2022 depositata il 26 luglio 2022, la società ha impugnato la decisione deducendo la destinazione commerciale dell’imbarcazione, la genuinità dell’attività di noleggio successiva e l’infondatezza della tesi secondo cui C. fosse il reale acquirente.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con decisione del 6 maggio 2024, ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando nella sostanza la pretesa oggetto dell’accertamento. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse la destinazione dello yacht al noleggio commerciale e che l’Ufficio non avesse adeguatamente confutato tali elementi né sostenuto con indizi specifici la ricostruzione della società schermo e della simulazione. Ha inoltre giudicato non pertinente al caso il richiamo alla pronuncia della Corte UE del 2010, riferita a un diverso caso di uso privato nell’ambito di una locazione. In applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, ha affermato che, quando il contribuente produce documenti a sostegno della propria ricostruzione, l’Amministrazione deve fornire una specifica contestazione fattuale e non può fondarsi soltanto su ipotesi o probabilità. L’Agenzia è stata condannata alle spese: € 7.000 per il primo grado e € 8.000 per l’appello, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso dei contributi unificati, se effettivamente versati.
Norme richiamate
Art. 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Infatti, non vi è dubbio che al momento della vendita l'imbarcazione risultava riservata all'attività commerciale di noleggio e quindi con possibilità di cessione ex art. 8 bis d.P.R. 633/72.
Nel caso deciso, la cessione dello yacht può beneficiare della non imponibilità IVA quando, al momento della vendita, il bene risulta destinato all’attività commerciale di noleggio; la Corte ha ritenuto provata tale destinazione sulla base della documentazione prodotta.
Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In sostanza, va ricordato che, nei casi in cui la parte produca documentazione a giustificazione del proprio operato, è necessario che vi sia una corrispondente specifica attività accertativa e di contestazione della documentazione dell'attività svolta dal contribuente, in quanto l'Ufficio non può limitarsi a far ricorso ad elementi ipotetici o probabilistici e, in particolare, non può sostenere la sua tesi probabilistica con la ipotizzata prevalenza dell'uso della barca per escludere la commercialità, senza alcuna specificazione fattuale.
Quando il contribuente supporta la propria ricostruzione con documenti, l’Ufficio deve contestarli in modo specifico e fornire elementi fattuali contrari; mere ipotesi o valutazioni probabilistiche non sono sufficienti. La Corte precisa che tale criterio opera nel caso concreto relativo alla contestazione di fittizietà, e distingue le ipotesi regolate da presunzioni legali.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità prevista dall’art. 8-bis alla cessione di un’imbarcazione, è rilevante la sua destinazione commerciale al momento della vendita; nel caso deciso, la documentazione sull’attività effettiva di noleggio è stata ritenuta idonea a dimostrarla.
- Se il contribuente produce documentazione circostanziata a sostegno della propria posizione, l’Amministrazione non può superarla con una ricostruzione meramente ipotetica: deve contestare specificamente i documenti e indicare elementi fattuali contrari.
- La tesi secondo cui una società acquirente sia uno schermo o che il reale acquirente sia un privato deve essere sostenuta da indizi specifici e adeguati; la sola ipotesi di un uso prevalentemente privato non basta, secondo la decisione.
- Un precedente giurisprudenziale relativo a una fattispecie diversa, come l’utilizzo privato nell’ambito di una locazione, non va applicato automaticamente a una controversia sulla cessione del bene: occorre verificare che siano comparabili operazione e fatti rilevanti.
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