Sentenza del 28/04/2025 n. 11087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il periodo d’imposta 2009 compensi non dichiarati pari a 10.758 euro, recuperando IRPEF e IRAP. A.A. aveva impugnato l’avviso, preceduto da invito a comparire, contestando il contraddittorio endoprocedimentale, i presupposti dell’accertamento induttivo, la motivazione e la scelta dello studio di settore. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, ha proposto cinque motivi in Cassazione: motivazione apparente e omesso esame; mancato effettivo contraddittorio preventivo; omessa risposta sulla corretta individuazione dello studio di settore; erronea valutazione dello studio applicabile e delle fatture di acquisto; mancata compensazione delle spese. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, quanto all’omesso esame, perché la decisione d’appello aveva confermato quella di primo grado per le stesse ragioni e il ricorrente non aveva dimostrato il contrario; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché le norme invocate riguardano atti amministrativi e non la motivazione di una sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: oltre alla preclusione relativa all’omesso esame, non si confrontava con le ragioni della CTR, che aveva rilevato l’invito a comparire e plurimi elementi di irregolarità; l’accertamento era analitico-induttivo, «a tavolino» e relativo a tributi non armonizzati, per i quali non era richiesto il contraddittorio preventivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva in modo incompatibile omessa pronuncia e vizio di motivazione, mentre la CTR aveva comunque esaminato la questione dello studio di settore. Il quarto è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione non può rivalutare fatti e prove e il ricorrente non aveva spiegato perché, svolgendo attività odontoiatrica, fosse corretto usare uno studio diverso da quello specifico, tanto più considerate le differenze sui beni strumentali. Il quinto è stato dichiarato inammissibile: il mancato esercizio del potere di compensare le spese non rende illegittima la condanna secondo soccombenza. Confermate quindi le decisioni di merito, che avevano respinto il ricorso tributario. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, quarto comma, c.p.c.
Ne consegue che il vizio di "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" non può essere fatto valere, a meno che la parte non dimostri, mediante trascrizione e raffronto delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che le rispettive decisioni non si fondano sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, onere che la parte ricorrente non ha assolto.
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni e dei medesimi fatti, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente dimostri il carattere non conforme delle motivazioni con un loro raffronto.
Art. 7 della legge n. 241/1990 e legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
essendosi in presenza di una sentenza e dunque di un atto giurisdizionale, non può neppure ipotizzarsi la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, né la violazione dello Statuto del contribuente, trattandosi di norme riguardanti gli atti amministrativi
Le disposizioni invocate, in quanto rivolte agli atti amministrativi, non fondano una censura sulla motivazione della sentenza giurisdizionale.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Tale completa ricostruzione, non efficacemente contrastata dalla doglianza formulata dal ricorrente, rende conto di un'attività accertativa riconducibile al paradigma dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973, per il quale non è previsto il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento "a tavolino" riguardante tributi non armonizzati
Nel caso esaminato, la presenza di elementi concreti di inattendibilità e irregolarità giustificava l’accertamento analitico-induttivo. Per un accertamento «a tavolino» relativo a tributi non armonizzati, la Corte esclude l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Art. 112 c.p.c.
ricorre la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un'eccezione ritualmente proposte
L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non provvede affatto, neppure implicitamente, sulla domanda o sull’eccezione; è distinta dalla censura relativa a una motivazione insufficiente o errata.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
Il vizio motivazionale riguarda l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo o anomalie motivazionali radicali; non coincide con l’omessa pronuncia, che richiede la totale mancanza di decisione sulla domanda o eccezione.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
modalità di fatturazione non rispondenti al disposto di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/72, circostanza quest'ultima - precisa la C.T.R.-, integrante grave irregolarità che legittima l'amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile
Nel caso concreto, le irregolarità nella fatturazione sono state considerate un elemento grave, idoneo a concorrere a giustificare l’accertamento induttivo.
Art. 92 c.p.c.
il mancato esercizio dello stesso non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza
La mancata compensazione delle spese, di per sé, non costituisce motivo d’illegittimità quando il giudice applica la regola della soccombenza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo in una causa in cui il secondo grado conferma il primo sulle stesse ragioni e sugli stessi fatti, occorre confrontare puntualmente le motivazioni delle due sentenze e dimostrare che non ricorre tale identità.
- L’obbligo di contraddittorio preventivo non è generalizzato per gli accertamenti «a tavolino» relativi a tributi non armonizzati. La specifica disciplina e il tipo di accertamento vanno verificati; la mera insoddisfazione per l’assenza di un ulteriore scambio dopo la produzione dei documenti non basta, se il caso non prevede tale obbligo.
- Irregolarità contabili o di fatturazione e altri elementi concreti di incoerenza possono concorrere a legittimare un accertamento analitico-induttivo; il contribuente deve contrastare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della ricostruzione.
- L’omessa pronuncia richiede che il giudice non abbia deciso affatto sulla domanda o sull’eccezione; se la questione è stata esaminata, anche se la parte ritiene la risposta insufficiente o errata, la censura deve essere formulata in modo diverso. Non è utile cumulare come se fossero equivalenti vizi processuali e vizi motivazionali incompatibili.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta autonomamente fatti, documenti o prove, né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione.
- La scelta dello studio di settore deve essere coerente con l’attività concretamente svolta; operare all’interno di una struttura polispecialistica non giustifica da solo l’uso dello studio relativo a un’attività diversa, soprattutto se gli studi presentano differenze rilevanti.
- La compensazione delle spese è rimessa al potere del giudice nei limiti di legge; la sola mancata compensazione non rende illegittima la condanna alle spese secondo soccombenza.
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