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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31966/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La SCIA impugnava un avviso di liquidazione per mancata registrazione della sentenza civile del Tribunale di Catania n. 3646/2012, lamentando il difetto di motivazione e la mancata allegazione della sentenza stessa; contestava inoltre l'imposizione dell'aliquota dello 0,50% sulle fideiussioni enunciate nella sentenza ritenendo che fossero già soggette a tributo. In primo grado la CTP aveva annullato parzialmente l'atto (escludendo la tassazione delle fideiussioni); la CTR aveva accolto il motivo relativo al difetto di motivazione per mancata allegazione, annullando l'avviso. L'Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo che l'obbligo di allegazione non sussiste quando la sentenza è conosciuta o conoscibile dal contribuente (ad es. quando questi è parte del giudizio) e, sul punto delle fideiussioni, che le enunciazioni di garanzie in una sentenza sono soggette a tassazione proporzionale (0,50%) nella parte esprimente capacità contributiva attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Sul primo punto ha ritenuto che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 riguarda i soli documenti "non conosciuti né ricevuti dal contribuente": se la sentenza è nota al contribuente (ad esempio perché è stato parte del giudizio) e l'avviso riporta gli estremi identificativi e il contenuto essenziale del dictum, l'avviso può essere adeguatamente motivato "per relationem" e non è necessaria l'allegazione. Sul secondo punto la Corte ha confermato che le fideiussioni enunciate nella sentenza sono assoggettate all'imposta proporzionale dello 0,50% nella parte in cui esprimono attuale capacità contributiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della società contribuente è rigettato. Spese compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7

    "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione di presupposti di fatto e ragioni giuridiche; l'allegazione dell'atto richiamato è dovuta solo se quel documento non è conosciuto o ricevuto dal contribuente (salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto).

  • d.lgs. n. 32 del 2001, art. 1

    Modera l'art. 7 della legge n. 212/2000 stabilendo che se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato, salvo che l'atto che richiama ne riproduca il contenuto essenziale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6 (Tariffa - Parte Prima)

    Prevede l'imposta proporzionale (0,50%) sulle "garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"; applicata alle fideiussioni enunciate negli atti o nelle sentenze nella misura in cui esprimono capacità contributiva attuale.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5 (richiamato)

    Disciplina gli avvisi di liquidazione per l'imposta di registro sulla base di atti, sentenze e provvedimenti; la giurisprudenza distingue tra il mero richiamo (data/numero) e la necessità di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale per garantire l'esercizio del diritto di difesa.

  • d.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 16 (richiamati)

    Norme sul registro e sulla determinazione dell'imponibile, impiegate dall'Ufficio per sostenere la tassazione delle disposizioni enunciate in atti giudiziari.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 (richiamato)

    Richiamato come norma rilevante nel catalogo di disposizioni tributarie oggetto di censura nel ricorso; inerisce alle misure di recupero e liquidazione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 (richiamato)

    Richiamato tra le norme menzionate nel ricorso; contestualizzato nel quadro delle norme fiscali citate dall'Ufficio.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22

    Stabilisce il principio dell'autonomia dei singoli negozi e dispone che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati tra le stesse parti, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate: da ciò deriva la tassabilità delle fideiussioni enunciate in sentenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; usato per censurare la presunta errata applicazione delle norme tributarie da parte della CTR.

Massime di principio

  • L'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 sussiste solo per i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente; se il contribuente è parte del procedimento che ha prodotto l'atto (es. sentenza) e l'avviso riporta gli estremi e il contenuto essenziale, l'allegazione è superflua.
  • La motivazione "per relationem" è valida se l'atto richiamato è conoscibile dal contribuente o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale che consente l'esercizio del diritto di difesa; se l'avviso indica solo data e numero senza contenuto essenziale, l'allegazione è necessaria.
  • Le fideiussioni enunciate in una sentenza sono soggette a imposta proporzionale (0,50%) nella parte in cui ancora esprimono attuale capacità contributiva e costituiscono oggetto di tassazione ai sensi della tariffa (art. 6), salvo che ricorra diversa disciplina o che risulti che la garanzia sia già stata definitivamente assoggettata a tributo.
  • Per l'Amministrazione è opportuno riprodurre nel testo dell'avviso gli elementi essenziali dell'atto richiamato (o allegarlo quando il documento non è certamente noto al contribuente) per evitare vizi di motivazione; per il contribuente, se parte del giudizio, va verificato se l'avviso riporta il contenuto essenziale prima di dedurre carenza di motivazione.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla necessità di allegazione, le spese possono essere compensate; tuttavia l'orientamento consolidato è di non gravare inutilmente l'Ufficio quando il documento è conoscibile dal contribuente.

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