Cassazione Civile, Sentenza n. 31849/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello dell'Amministrazione, aveva riformato la decisione favorevole alla società della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa all'avviso di accertamento per accisa sui tabacchi lavorati (anno 2007). La questione centrale era se lo svincolo irregolare dal regime sospensivo degli stock di tabacchi, dovuto a un fatto illecito di terzi (rapina/furto), possa costituire "caso fortuito o forza maggiore" idoneo a giustificare l'abbuono dell'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della MELLINA AGOSTA srl. Ha ritenuto applicabile la previgente disciplina (d.l. 331/1993 integrata con i principi della Direttiva CE 92/12) e ha confermato che, per i tabacchi lavorati, la legge esclude l'equiparazione degli eventi imputabili a terzi al caso fortuito/forza maggiore: l'abbuono dell'imposta è consentito solo in caso di perdita o distruzione oggettiva dei prodotti che impedisca l'immissione al consumo. Il furto o la rapina che comportino soltanto lo spossessamento della merce non esonerano dal pagamento dell'accisa, essendo possibile l'immissione nel circuito commerciale; la Corte ha inoltre ritenuto non applicabile al caso l'art. 59, comma 2, della legge 342/2000 per ragioni di carattere intertemporale e ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul ruolo e sulla responsabilità del depositario autorizzato. In conclusione, il ricorso è respinto e resta a carico della contribuente il pagamento dell'accisa contestata.
Norme richiamate
d.l. 331/1993 (artt. 2 e 5, disciplina previgente relativa alle accise armonizzate)
«In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando e' provato che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore».
Questa norma, applicabile ratione temporis al fatto del 2007, prevede l'abbuono solo per perdita o distruzione comprovata; per i tabacchi lavorati è espressamente esclusa l'equiparazione automatica degli atti di terzi al caso fortuito/forza maggiore.
Direttiva CE 92/12 (Direttiva 92/12/CEE)
"art. 14, comma 1: al verificarsi di 'caso fortuito o forza maggiore', accertati dalle Autorità interne, è consentito l'abbuono dell'imposta"
La disciplina comunitaria consente l'abbuono per caso fortuito/forza maggiore ma va interpretata con i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia: la nozione di forza maggiore riguarda circostanze estranee, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate pur adottando tutte le precauzioni ragionevoli.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4
La Corte osserva che tale norma non è applicabile al caso in esame ratione temporis per le modifiche sopravvenute (applicazione a partire dal d.lgs. 48/2010), pertanto non rileva per il fatto del 2007.
legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 59
"Per i furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole nonche' dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa."
La disposizione, pur prevista dalla legge, ha natura intertemporale e si applica ai furti compiuti sino alla data di entrata in vigore della norma; dunque non opera per il furto avvenuto nel 2007 e non può giustificare l'abbuono nel caso concreto.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3 e art. 53)
La Corte ha ritenuto che l'interpretazione legislativa che non esonera dal pagamento dell'accisa in caso di sottrazione non contrasti né con il principio di uguaglianza (art. 3) né con il principio di capacità contributiva (art. 53).
Corte di giustizia UE, causa C-81/15 (Kapnoviomichania Karelia)
La Corte di giustizia attribuisce un ruolo centrale al depositario autorizzato e disciplina un regime di responsabilità ampio per i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; responsabilità aggravata del depositario può giustificare misure sanzionatorie anche per fatti commessi da terzi, ma con limiti di proporzionalità.
Corte di giustizia UE, causa C-314/06 (Société Pipeline Méditerranée et Rhône - SPMR)
La Corte definisce la nozione di forza maggiore/caso fortuito come circostanze estranee, anomale e imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni ragionevoli da parte del depositario.
Massime di principio
- Per i tabacchi lavorati l'abbuono dell'accisa è consentito solo se è provata la perdita o distruzione oggettiva del prodotto che impedisca l'immissione al consumo; il semplice furto/rapina (spossessamento) non è di per sé sufficiente.
- La disciplina nazionale va interpretata alla luce dei principi comunitari: la nozione di forza maggiore richiede eventi estranei, anomali, imprevedibili e inevitabili nonostante le misure ragionevoli adottate dal depositario.
- Il depositario autorizzato ha un ruolo e una responsabilità ampia nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; per sottrarsi alla responsabilità occorre dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli poste a tutela dell'operazione.
- La prova dell'eventuale perdita o distruzione incombe sul soggetto passivo (contribuente); in mancanza di prova, l'obbligo tributario permane.
- Disposizioni successive o speciali (es. art. 59 legge 342/2000) possono prevedere sgravî retroattivi ma vanno sempre valutate rispetto al loro ambito temporale di applicazione; non tutte le norme apparentemente favorevoli trovano applicazione ratione temporis.
- In caso di dubbi sull'interpretazione di norme nazionali rispetto al diritto UE, occorre valutare la giurisprudenza della Corte di giustizia; tuttavia, quando la normativa nazionale e l'interpretazione giurisprudenziale non risultano in contrasto con il diritto UE applicabile ratione temporis, il rimedio rimane in capo al giudice nazionale.
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