Cassazione Civile, Sentenza n. 32198/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex moglie)
La controversia
Il Tribunale di Venezia, con sentenza pubblicata il 10 luglio 2015, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidò i figli minori alla madre, determinò il contributo paterno al loro mantenimento e pose a carico dell’ex marito un assegno divorzile di 850 euro mensili. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 470/2016 del 4 marzo 2016, in parziale riforma dispose l’affidamento condiviso della figlia minore e revocò integralmente l’assegno divorzile, ritenendo che la stabile convivenza della beneficiaria con un nuovo compagno, dalla quale era nata una figlia, determinasse automaticamente la perdita del diritto. La donna ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’ascolto obbligatorio del minore nei procedimenti relativi all’affidamento e alle modalità di visita, per la mancata audizione della figlia; (2) violazione della legge sul divorzio, contestando che la mera convivenza stabile comportasse, senza valutazione del caso concreto, la soppressione automatica dell’assegno; (3) omessa pronuncia sull’appello incidentale condizionato con cui aveva chiesto l’aumento del contributo al mantenimento dei figli; (4) violazione delle norme sulle spese, per la compensazione solo parziale. La questione del secondo motivo è stata rimessa alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza. La ricorrente deduceva, in particolare, di avere sacrificato durante il matrimonio le proprie prospettive lavorative per occuparsi della famiglia, mentre l’ex marito aveva potuto sviluppare la propria attività professionale; sosteneva che, pur avendo avviato una nuova convivenza e avuto una figlia dal nuovo compagno, permanevano una rilevante disparità economica e un possibile diritto alla componente compensativa dell’assegno.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo motivo, cassato la sentenza d’appello limitatamente alla decisione sull’assegno divorzile e rinviato sul punto alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione. Hanno escluso che la stabile convivenza di fatto del beneficiario determini automaticamente e integralmente la perdita dell’assegno: essa comporta, di regola, il venir meno della componente assistenziale, ma non elimina necessariamente la componente compensativa, che può permanere se sono provati la mancanza attuale di mezzi adeguati e il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’ex coniuge, anche mediante rinunce professionali concordate. Il giudice di rinvio dovrà applicare i principi enunciati, accertando la stabile convivenza e valutando i presupposti della componente compensativa e la sua quantificazione, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Gli altri tre motivi non sono stati decisi dalle Sezioni Unite: gli atti sono stati rimessi alla Prima Sezione civile per il loro esame. La decisione non contiene una statuizione definitiva sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6
la necessità di quantificare l’assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell’art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio
L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile devono considerare congiuntamente, come parametri equiordinati, le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico alla famiglia e ai patrimoni e la durata del matrimonio. In presenza di una nuova convivenza stabile, tali criteri possono fondare la componente compensativa se ne ricorrono in concreto i presupposti.
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 8
L’art. 5, comma 8 della Legge sul Divorzio riserva all’accordo dei coniugi la scelta di optare per la corresponsione dell’assegno in unica soluzione, salvo un controllo di equità da parte del tribunale, ritenendola una scelta della quale essi devono rimanere arbitri, nel valutare se la soluzione sia economicamente praticabile per l’onerato, e confacente al suo assetto di interessi per il beneficiario.
Allo stato della disciplina esaminata, il pagamento dell’assegno divorzile in unica soluzione può essere scelto dai coniugi di comune accordo, con controllo di equità del tribunale; il giudice non può imporre autonomamente un assegno temporaneo.
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 10
il dato normativo espresso di riferimento è pur sempre allo stato costituito dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, che prevede che “L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
La cessazione automatica dell’obbligo è prevista dalla legge per il caso di nuove nozze del beneficiario. In mancanza di una disposizione che equipari a tale ipotesi la convivenza di fatto, non è possibile estendere per analogia alla convivenza la perdita automatica e integrale dell’assegno.
L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 37
l’adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto.
La convivenza di fatto stabile comporta reciproci doveri di assistenza morale e materiale tra i conviventi; tale solidarietà giustifica, di regola, il venir meno della componente assistenziale dell’assegno divorzile, ma non sostituisce la componente compensativa riferita ai contributi e ai sacrifici compiuti durante il matrimonio.
L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 65
la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 65, prevede il diritto di ricevere un assegno alimentare dall’ex convivente qualora versi in stato di bisogno.
La disciplina riconosce al convivente che versi in stato di bisogno una tutela alimentare nei confronti dell’ex convivente; la Corte considera tale tutela tra gli elementi che accompagnano il venir meno, di regola, della componente assistenziale dell’assegno divorzile.
art. 12 disp. prel. c.c.
Come ricordato, da ultimo, da Cass. S.U. n. 8091 del 2020, ai sensi dell’art. 12 disp. gen., comma 1, “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
L’interpretazione deve rispettare il significato delle parole e l’intenzione legislativa; poiché matrimonio e convivenza sono situazioni eterogenee secondo la disciplina positiva, non è consentito estendere analogicamente alla convivenza la causa legale di cessazione dell’assegno prevista per le nuove nozze.
art. 2697 c.c.
In base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all’assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l’esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all’altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all’assegno ma di contenerne l’ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente.
Nel giudizio sulle condizioni patrimoniali o nella revisione promossa dall’obbligato, spetta a quest’ultimo provare l’esistenza della nuova convivenza stabile per ottenere la cessazione della componente assistenziale o la rimodulazione dell’assegno. Per la componente compensativa, il richiedente deve invece provare i relativi presupposti, tra cui la mancanza di mezzi adeguati e il contributo o i sacrifici prestati durante il matrimonio.
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 8
La norma è stata invocata nel primo motivo in relazione all’ascolto della minore, ma le Sezioni Unite non hanno deciso tale motivo, rimesso alla Prima Sezione civile.
artt. 336-bis e 337-octies c.c.
Le norme sono state invocate nel primo motivo in relazione all’ascolto della minore, ma le Sezioni Unite non hanno deciso tale motivo, rimesso alla Prima Sezione civile.
artt. 112 e 342 c.p.c.
Le norme sono state invocate nel terzo motivo per la dedotta omessa pronuncia sull’appello incidentale condizionato relativo all’aumento del contributo per i figli; le Sezioni Unite hanno rimesso il motivo alla Prima Sezione civile senza deciderlo.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Le norme sono state invocate nel quarto motivo sulla compensazione parziale delle spese; le Sezioni Unite hanno rimesso il motivo alla Prima Sezione civile senza deciderlo.
Massime di principio
- L’instaurazione, da parte del beneficiario dell’assegno divorzile, di una convivenza di fatto stabile e giudizialmente accertata non determina automaticamente la perdita integrale del diritto. La convivenza fa venir meno, di regola, la componente assistenziale, in ragione del nuovo progetto di vita e dei reciproci doveri di assistenza tra conviventi.
- La nuova convivenza non estingue automaticamente la componente compensativo-perequativa dell’assegno, perché essa remunera il contributo prestato durante il matrimonio e i sacrifici professionali compiuti nell’interesse della famiglia, e non è sostituita dalla solidarietà propria della nuova coppia.
- Per riconoscere o conservare la componente compensativa occorre che il richiedente sia privo, anche attualmente, di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e provi che la disparità economico-patrimoniale deriva da scelte familiari condivise, da rinunce a concrete opportunità lavorative o professionali e dal contributo alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge. Vanno valutati anche la durata del matrimonio e le eventuali attribuzioni già compensative.
- La prova della nuova convivenza stabile grava sul coniuge onerato che la deduce nel giudizio sulle condizioni patrimoniali o nella revisione da lui promossa. Accertata la stabile formazione di un nuovo nucleo familiare, non è necessario provare anche le singole contribuzioni economiche dei conviventi, potendosi presumere l’assistenza reciproca.
- La convivenza deve essere accertata giudizialmente quanto a stabilità e decorrenza. La dichiarazione anagrafica prevista dalla legge sulle convivenze, se effettuata, e altri indici concreti — tra cui figli comuni, coabitazione, conti correnti comuni e contribuzione alla vita familiare — possono essere utilizzati per tale accertamento.
- La componente compensativa non è parametrata né al tenore di vita matrimoniale né al livello di vita della nuova convivenza: è quantificata in relazione al contributo dato e alla durata del matrimonio, una volta accertati gli altri presupposti dell’assegno.
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