Cassazione Civile, Sentenza n. 32100/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per revocazione è stato proposto avverso l'ordinanza n. 12144/2018 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Di Fiore per tardività. Di Fiore ha dedotto che la Corte aveva errato nella lettura della data di notificazione del ricorso (la relata manoscritta indicava il "02/07/14" ma il Collegio aveva ritenuto fosse "02/08/14"). Tale errore di fatto avrebbe determinato la dichiarazione di inammissibilità per tardività quando invece il ricorso era tempestivo. In sede rescissoria il merito del contenzioso tra le parti riguardava l'accesso al fondo del vicino per lavori che avevano comportato uno scavo; Errico aveva ottenuto provvedimenti autorizzativi (art. 700 c.p.c. e sentenza) per eseguire lavori di ristrutturazione sul proprio immobile, confermati dalla Corte d'Appello di Napoli, mentre Di Fiore contestava l'applicabilità e l'interpretazione dell'art. 843 c.c. e la presunta lesione della sua proprietà.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo sussistente un errore di fatto incontestabile e decisivo (errata lettura del mese nella relata di notifica) ai sensi dell'art. 395 n.4 e art. 391-bis c.p.c.; ha revocato integralmente l'ordinanza n. 12144/2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Di Fiore. Giudicando nel merito (giudizio rescissorio), la Corte ha però rigettato il ricorso di Di Fiore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1383/2014, confermando quindi la legittimità dell'accesso e dei lavori eseguiti da Errico, dovendosi ritenere che l'art. 843 c.c. consente anche, se strettamente necessario e se seguito dall'integrale ripristino, interventi che comportino scavi. Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione sono compensate per particolarità della questione; non è disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la costruzione o riparazione "di un muro od altra opera"
La Corte interpreta la norma in senso non restrittivo: l'accesso al fondo del vicino autorizzato dall'art. 843 c.c. comprende tutti gli interventi strettamente necessari alla costruzione o riparazione dell'opera, compresi scavi per le fondazioni, la temporanea occupazione e il deposito di materiali, fermo l'obbligo di ripristino e l'eventuale indennità per danni.
Strumento procedurale mediante il quale Errico ha ottenuto provvedimento d'urgenza per accedere al fondo del vicino in vista dei lavori; la pronuncia d'urgenza è stata poi confermata nel merito.
Definisce il vizio di errore di fatto come causa di revocazione quando si tratta di un errore percettivo o di disamina superficiale di fatti decisivi, cioè un fatto incontrovertibile dagli atti che, se esatto, avrebbe modificato la valutazione della situazione processuale.
Norma richiamata per la revocazione di provvedimenti della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto che l'errore di fatto riscontrato rendeva l'ordinanza suscettibile di revocazione ai sensi di tale disposizione.
art. 42 Cost.
Invocato dal ricorrente (violazione) per la funzione sociale della proprietà; la Corte ha richiamato il principio costituzionale per sostenere una concezione dinamica della proprietà, ritenendo compatibile la limitazione temporanea per l'esecuzione di opere necessarie al vicino.
Norma sul diritto di proprietà richiamata nel motivo ma non ritenuta ostativa rispetto all'interpretazione dell'art. 843 c.c.; la limitazione temporanea prevista dall'art. 843 non costituisce costituzione di servitù e non annulla la proprietà se c'è integrale ripristino.
Massime di principio
- Un errore di fatto manifesto e decisivo (es. errata lettura di una data di notificazione che sia incontrovertibilmente dimostrabile dagli atti) può giustificare la revocazione di un provvedimento della Corte di Cassazione; il ricorso per revocazione richiede che l'errore sia oggettivo, percettivo e determinante l'esito del provvedimento.
- L'art. 843 c.c. va interpretato in modo funzionale: consente non solo il passaggio ma anche la durata, l'occupazione temporanea e gli interventi strettamente necessari per la costruzione o riparazione dell'opera, compresi gli scavi per fondamenta, purché non ne derivi una modificazione permanente del diritto del proprietario e sia effettuato l'integrale ripristino a spese di chi ha effettuato i lavori.
- L'accesso disciplinato dall'art. 843 c.c. non può costituire una servitù: si tratta di una limitazione temporanea del diritto di proprietà correlata alla necessità dell'opera e soggetta al principio del minimo mezzo e alla proporzionalità tra necessità dell'intervento e danno arrecato.
- Nel bilanciamento tra diritto del proprietario e necessità del vicino, il giudice di merito deve valutare la comparazione tra l'entità del pregiudizio inevitabile e la natura e utilità dell'opera; l'onere della prova del danno permanente grava su chi lo deduce, se il giudice di merito ritiene che dall'intervento non sia derivata una reale diminuzione della fruibilità del fondo.
- In caso di discordanza o illeggibilità nella relata di notifica, atti processuali come la nota di iscrizione a ruolo e altri documenti ufficiali possono sciogliere l'incertezza sulla data effettiva di notifica e sono decisivi per la valutazione della tempestività dei termini.
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