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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31963/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alliance, cessionaria del credito originario di lire 21.400.000.000 di Mario Franconetti, ha chiesto la dichiarazione di nullità della costituzione del pegno su un libretto al portatore (operazione compiuta da Silvano Franconetti in forza di procura rilasciata dal padre) e il risarcimento o la restituzione delle somme. Le banche convenute e Silvano hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del foro di San Marino (richiamando una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione). Il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione; la Corte d'Appello ha confermato ritenendo formato giudicato interno. Alliance ha impugnato in Cassazione sostenendo che le domande extracontrattuali risarcitorie erano autonome rispetto a quelle contrattuali e che quindi la questione di giurisdizione non era stata definitivamente decisa. La Cassazione ha esaminato la questione della rappresentanza, l'applicabilità del Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis, anche per procedimenti instaurati prima della fine della transizione Brexit) e l'ammissibilità dell'art. 8 del Regolamento (convenzionalmente, la regola sulla competenza per pluralità di convenuti). Ha rilevato che le domande, pur diversificate, sono connesse da un unico fatto generatore (il depauperamento del conto di Mario) e che la presenza di un convenuto domiciliato in Italia (Silvano) giustifica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, escludendo l'efficacia della clausola di proroga per le parti attrici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Alliance, ha ritenuto che non si fosse formato giudicato sulla giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Ha cassato la pronuncia impugnata della Corte d'Appello e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma per il proseguimento nel merito. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di rappresentanza della procura in cassazione, avendo la procura rilasciata dal legale rappresentante della sede secondaria in Italia valore sufficiente salvo specifica contestazione.

Norme richiamate

  • Codice Civile

    art. 2043; art. 2041; art. 2508

    art.2043 e 2041 invocate come fondamento delle istanze risarcitorie e restitutive; art.2508 richiamato per la legittimazione della sede secondaria a rappresentare la società, con conseguente sufficienza dell'indicazione della funzione del soggetto che ha rilasciato procura

  • Codice di Procedura Civile

    art. 112; art. 132; art. 324; art. 329 c.2; art. 372

    art.112 e 132 invocati per censurare l'omessa pronuncia su motivi di appello; art.324 e 329 c.2 citati nel ricorso; art.372 richiamato in relazione alla produzione documentale (procura) per l'ammissibilità del ricorso

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)

    applicato anche a controversie instaurate prima della fine della transizione Brexit (art.67 del Withdrawal Agreement); l'art.8 consente che, in caso di pluralità di convenuti, si possa citare davanti al giudice di uno di essi quando le domande siano così strettamente collegate da richiedere un unico giudizio per evitare decisioni incompatibili; la Corte l'ha ritenuto applicabile e decisivo per radicare la giurisdizione in Italia

  • Legge n. 218/1995

    art. 3, comma 1; art. 3, comma 2

    richiamata per affermare l'applicabilità dei criteri di radicamento della giurisdizione (richiamando i criteri della Convenzione di Bruxelles) e per confermare l'applicabilità delle regole europee alla controversia

  • Convenzione di Bruxelles 27/9/1968

    richiamata a titolo di riferimento sui criteri internazionali di giurisdizione; la Corte ricorda la continuità interpretativa tra Convenzione e Regolamento UE

Massime di principio

  • La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto non è necessariamente efficace se la controversia prospetta domande connesse, anche extracontrattuali, che fanno sorgere un unico fatto generatore: in presenza di pluralità di convenuti la regola speciale di competenza (art.8 Reg. UE 1215/2012) può radicare la giurisdizione ove è domiciliato uno dei convenuti per evitare giudicati incompatibili
  • Se la decisione di primo grado è stata impugnata con motivo volto a contestare la decisione sulla giurisdizione, non si forma giudicato: l'appello investe la questione e il giudice di secondo grado è tenuto ad esaminare i criteri di radicamento della giurisdizione, non può limitarsi a confermare la pronuncia senza valutare i profili dedotti
  • In cause complesse con pluralità di atti e condotte connesse (contrattuali e extracontrattuali) occorre valutare il 'fatto generatore' unitario; se esiste un nesso causale stretto la regola del cumulo internazionale delle domande può giustificare la competenza nazionale anche contro parti straniere
  • Il Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) si applica ai procedimenti instaurati prima della fine del periodo di transizione Brexit secondo le disposizioni del Withdrawal Agreement; dunque parti domiciliate nel Regno Unito possono beneficiare del regime nelle cause iniziate in tale periodo
  • Quanto alla rappresentanza processuale, la procura rilasciata dal legale rappresentante della sede secondaria è normalmente sufficiente a legittimare il ricorso in Cassazione; la documentazione probatoria va prodotta se la controparte contesta specificamente l'effettiva titolarità del potere

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