Cassazione Penale, Sentenza n. 26352/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, dopo aver emesso decreto penale di condanna per una recinzione realizzata su una porzione di arenile in prossimità della battigia, con occupazione parziale di area demaniale marittima e in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, ha poi dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione e revocato il decreto penale. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione degli artt. 464 c.p.p., 54, 55 e 1161 cod. nav. e 158 c.p., sostenendo che, una volta emesso il decreto penale e proposta opposizione, il G.I.P. non avrebbe più potuto definire il merito con una sentenza ex art. 129 c.p.p., dovendo limitarsi agli atti previsti dall’art. 464 c.p.p.; inoltre ha dedotto che il reato demaniale contestato ha natura permanente e si consuma finché perdura l’occupazione illegittima dell’area.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini esposti. Ha affermato che, dopo l’emissione del decreto penale di condanna e a seguito di opposizione dell’imputato, il G.I.P. è spogliato dei poteri decisori sul merito e può soltanto adottare i provvedimenti tipizzati dall’art. 464 c.p.p. (o disporre l’esecuzione del decreto in caso di inerzia/inammissibilità), con la sola eccezione dell’eventuale oblazione. La sentenza di proscioglimento per prescrizione è quindi stata qualificata come provvedimento abnorme, emesso in carenza di potere. La decisione impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui la condotta di occupazione demaniale contestata ha natura permanente e, nelle contestazioni aperte, perdura fino alla data della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Dopo l’emissione del decreto penale di condanna e l’opposizione dell’imputato, il giudice può adottare solo i provvedimenti espressamente previsti dalla norma; non è consentita una decisione liberatoria sul merito per prescrizione fuori dai casi tipizzati.
Non può essere utilizzato dal G.I.P. in questa fase per pronunciare il proscioglimento dopo decreto penale e opposizione, perché il giudice è privo di potere decisorio sul merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; nel caso concreto la Corte non fonda su questa norma la decisione, ma ribadisce il limite di potere del G.I.P. nella fase successiva al decreto penale.
Norma richiamata come base della contravvenzione demaniale contestata, in concorso con gli artt. 55 e 1161 cod. nav.
Norma richiamata come base della contravvenzione demaniale contestata, in concorso con gli artt. 54 e 1161 cod. nav.
Sanziona penalmente la condotta di occupazione abusiva del demanio marittimo; la Corte richiama l’orientamento secondo cui il reato ha natura permanente finché dura l’occupazione illegittima.
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
Reato contravvenzionale contestato per l’esecuzione dei lavori di recinzione in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo; menzionato nella descrizione del fatto e del decreto revocato.
Massime di principio
- Dopo l’emissione del decreto penale di condanna, in caso di opposizione dell’imputato, il giudice è vincolato alla sequenza procedimentale prevista dall’art. 464 c.p.p. e non può sostituirvi una decisione di proscioglimento per prescrizione, salvo le ipotesi espressamente contemplate dall’ordinamento.
- Il provvedimento emesso dal giudice in una fase processuale in cui è privo di potere decisorio sul merito è abnorme sotto il profilo strutturale e va annullato senza rinvio.
- Nei procedimenti per occupazione abusiva di porzioni di demanio marittimo mediante opere che sottraggono l’area all’uso collettivo, la contravvenzione ha natura permanente e la consumazione perdura finché dura l’occupazione illegittima; nelle contestazioni aperte, il termine finale rilevante è la data della sentenza di primo grado.
- L’abnormità dell’atto processuale ricorre quando il provvedimento, pur astrattamente riconducibile a un potere giudiziale, sia adottato al di fuori dei casi consentiti e determini una deviazione non recuperabile dall’ordinato sviluppo del procedimento.
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