Sentenza n. 324/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in relazione all’istanza presentata in data 5 aprile 2022 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto solare agrivoltaico connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), della potenza di picco pari a 27,65 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nel territorio del Comune di Buseto Palizzolo (TP), nonché del piano agronomico per l’utilizzo a fini agricoli delle aree interessate, ovvero, in subordine, per l’annullamento della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 169547 del 16 settembre 2025, trasmessa alla Società ricorrente a mezzo PEC in pari data, con la quale è stato comunicato che “la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”; per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, sull’istanza di rilascio del provvedimento di VIA presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 27,65 MW e, in subordine, nota interlocutoria del MASE del 16 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato il 5 aprile 2022 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico con opere di connessione alla RTN e piano agronomico, qualificato come progetto strategico PNRR/PNIEC. Dopo la pubblicazione della documentazione e due fasi di consultazione pubblica, concluse rispettivamente nel 2022 e nel 2023, il procedimento è rimasto fermo presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza schema di provvedimento né decisione finale. A seguito di diffida del 1° settembre 2025, il MASE ha risposto con nota del 16 settembre 2025 comunicando soltanto di avere trasmesso la documentazione alla Commissione e rinviando il provvedimento finale al completamento dell’istruttoria, senza fissare un termine certo. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR/PNIEC, nonché dell’obbligo generale di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, efficienza e certezza dei tempi e della disciplina nazionale ed europea di accelerazione degli impianti da fonti rinnovabili. Ha inoltre qualificato la nota ministeriale come atto meramente soprassessorio o comunque elusivo dell’obbligo di provvedere, chiedendone in subordine l’annullamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale avverso il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto ampiamente decorso il termine complessivo di 160 giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, composto da 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema e da 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Considerata la seconda pubblicazione della documentazione e la conclusione della consultazione il 6 dicembre 2023, il termine ultimo era comunque scaduto entro il 30 marzo 2024. Il permanere del procedimento nella fase istruttoria, senza provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento. L’obbligo di conclusione grava autonomamente sul MASE e non viene meno per il ritardo o l’inerzia della Commissione tecnica, dell’amministrazione competente in materia di beni culturali o di altri soggetti coinvolti; il Ministero deve acquisire i pareri oppure esercitare i poteri sostitutivi. Il TAR ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni. In caso di ulteriore inerzia, ha disposto, previa istanza della ricorrente, l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. La domanda subordinata di annullamento della nota interlocutoria è stata dichiarata assorbita. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA; costituisce la base normativa del procedimento avviato dalla società ricorrente.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, prevede termini perentori complessivi di 160 giorni: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua l’ambito dei progetti attuativi del PNRR e del PNIEC ai quali si applica la disciplina accelerata richiamata dal giudice.
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con eventuale nomina del commissario ad acta.
Il TAR dispone l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla norma al passaggio in giudicato della sentenza.
Richiamato per la successiva determinazione collegiale dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
Regolamento (UE) 2022/2577
Richiamato quale elemento del quadro europeo che qualifica gli interventi da fonti rinnovabili come di interesse pubblico prevalente e ne favorisce l’accelerazione.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA rientranti nell’ambito PNRR/PNIEC, il termine complessivo previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 ha carattere perentorio; il suo superamento senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- L’amministrazione procedente conserva l’obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA anche quando la Commissione tecnica o altre amministrazioni coinvolte non abbiano completato l’istruttoria o reso i pareri endoprocedimentali.
- L’inerzia di organi o amministrazioni coinvolti nel procedimento non esonera il MASE dall’obbligo di provvedere: esso deve acquisire gli apporti necessari oppure esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento.
- Una comunicazione con cui l’amministrazione dichiara che il provvedimento sarà adottato solo dopo il completamento dell’istruttoria, senza concludere il procedimento e senza indicare un termine certo, non supera il silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare la riattivazione e conclusione del procedimento entro termini determinati e disporre preventivamente, in caso di ulteriore inerzia e previa istanza, la nomina di un commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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