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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al riconoscimento di complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna complessiva di 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 26 maggio 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dedotta l'inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del Tribunale ordinario era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il giudicato risultava comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Accertata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell'importo di 2.000 euro, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli altri 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà provvedere anche agli eventuali stanziamenti di bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevanti, da un lato, la nomina del commissario ad acta e, dall'altro, le ulteriori ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'avvio dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato per affermare che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria costituisce prova della definitività del titolo da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato in relazione all'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi all'obbligo risultante dal giudicato.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di procedere all'esecuzione forzata o all'attivazione dei rimedi esecutivi, purché sia provato il passaggio in giudicato del titolo.
  • In presenza di inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta e le concrete modalità dell'adempimento, connotate da particolare complessità e dal coinvolgimento di più strutture, integrino ragioni ostative, anche connesse a vincoli normativi, di bilancio e a interessi pubblici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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