Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento di complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Treviso. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di euro 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto che la pronuncia era stata notificata all’Amministrazione il 28 febbraio 2025, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il titolo era passato in giudicato, senza che il Ministero avesse provveduto spontaneamente all’attivazione della Carta elettronica e all’accredito della somma. Ha chiesto quindi l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il giudicato risultava comprovato dal certificato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Poiché l’inerzia dell’Amministrazione era incontestata, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto della condanna. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inadempimento del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevante, da un lato, l’avvenuta nomina del commissario ad acta e, dall’altro, le ragioni ostative individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico e nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti, anche centralizzati, nonché l’eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
L’astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell’Amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento di attivazione della Carta hanno escluso la condanna alla penalità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione della copia conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a integrare la notificazione del titolo esecutivo senza necessità della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
certificato attestante il passaggio in giudicato
Il certificato previsto dalla disposizione è stato ritenuto idoneo a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il riferimento normativo della Carta elettronica riconosciuta, in forza del giudicato civile, anche con riferimento agli anni di servizio prestati dalla ricorrente a tempo determinato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web
La norma è richiamata per evidenziare che l’attivazione della Carta coinvolge anche soggetti esterni e strutture centralizzate, rendendo articolato il procedimento esecutivo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, quando l’Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, costituiscono presupposti rilevanti la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato della pronuncia.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli tutti i poteri necessari, inclusi lo stanziamento in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative concrete, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità plurifasica dell’adempimento, il coinvolgimento di strutture diverse e centralizzate, la crisi della finanza pubblica e l’eccezionale mole del contenzioso seriale.
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