Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento di complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con conseguente condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 5 dicembre 2023 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della nomina. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse giustificata, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia per le ragioni ostative rappresentate dalla crisi della finanza pubblica, dall'ammontare del debito pubblico e dalla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni e risente del contenzioso seriale eccezionale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi si conformi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre all'ipotesi di manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, presupposto dell'azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione del provvedimento giurisdizionale quale titolo esecutivo può avvenire presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, senza necessità della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, contribuendo a rendere articolato il procedimento di esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando una pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al contenuto del giudicato.
- Ai fini dell'ottemperanza, costituiscono presupposti rilevanti la notificazione del provvedimento quale titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari all'effettivo pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alla crisi della finanza pubblica, alla complessità delle procedure di adempimento e all'avvenuta nomina di un commissario ad acta.
- Un importo riconosciuto in giudizio per l'attivazione della Carta elettronica non è qualificabile come voce retributiva e, in sede di ottemperanza, deve essere accreditato senza ulteriori accessori retributivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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