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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione all'accredito complessivo di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all'amministrazione presso il domicilio digitale il 5 maggio 2025. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esito, la sentenza era passata in giudicato e l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, disponendo l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito dell'importo di € 2.000,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento di bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa per la manifesta iniquità o per altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha ritenuto ostative la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e la rilevante mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l'ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutabili in concreto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione può avvenire presso il domicilio digitale; a seguito delle modifiche richiamate, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto anche in relazione agli anni di servizio a tempo determinato in forza del giudicato ottemperando.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Richiamato per descrivere il procedimento amministrativo e informatico, articolato e coinvolgente soggetti esterni, necessario per la predisposizione della Carta elettronica.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione un obbligo conformativo o patrimoniale riferito al caso deciso.
  • Quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e risulti il passaggio in giudicato, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, sussistano altre ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti, la particolare rilevanza degli interessi pubblici e le condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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