Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione per 60 giorni dell'attività di somministrazione di bevande e caffè
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Padova aveva disposto, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per sessanta giorni dell'attività di somministrazione svolta nel pubblico esercizio, chiedendone anche la sospensione cautelare. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda, ritenendo non privo di fumus boni iuris il provvedimento, poiché l'art. 100 T.U.L.P.S. mira non soltanto a sanzionare la condotta del gestore, ma anche a prevenire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale mediante la temporanea chiusura del locale. L'amministrazione aveva indicato nel provvedimento una serie di episodi e circostanze ritenuti sintomatici di un potenziale pericolo per la pubblica sicurezza; la censura relativa alla sproporzione della sospensione era stata ritenuta generica e non adeguatamente argomentata. Il TAR aveva inoltre ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla pubblica sicurezza rispetto al danno economico dedotto dall'impresa. Successivamente, considerato che il termine di efficacia della sospensione era ormai decorso e sussisteva un fondato dubbio sulla permanenza dell'interesse alla decisione, il TAR ha fissato una camera di consiglio ai soli fini della verifica di tale interesse, avvertendo espressamente la ricorrente che la mancata dichiarazione avrebbe potuto condurre all'improcedibilità. La ricorrente non ha reso alcuna dichiarazione di persistente interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato d'ufficio il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., nonché sul principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo di cui all'art. 2 c.p.a. Il decorso del termine di sessanta giorni della sospensione, il precedente rigetto cautelare ampiamente motivato e la mancata risposta all'avviso con cui la ricorrente era stata invitata a confermare la permanenza dell'interesse sono stati valutati complessivamente come comportamento processuale univoco, idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e dell'assenza di contrarie deduzioni della parte resistente.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
La finalità perseguita dall'art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
La sospensione del pubblico esercizio è orientata anche alla prevenzione del protrarsi di situazioni di pericolosità sociale; la legittimità della misura va valutata con riguardo all'obiettiva esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 2 c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
Dal principio di cooperazione processuale deriva, quando vi siano fondati elementi per dubitare della persistenza dell'interesse, l'onere della parte ricorrente di confermare tempestivamente il proprio interesse alla decisione, a fronte di un'apposita richiesta del giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Il giudice può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando tale carenza emerga nel corso del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
La mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse, dopo un espresso avviso giudiziale e la fissazione di un'udienza destinata alla relativa verifica, può costituire comportamento processuale univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
Il ricorso viene fissato ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La fissazione della camera di consiglio per la sola verifica della permanenza dell'interesse consente al giudice di sollecitare una conferma espressa e di valutare la mancata risposta ai fini dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il giudice abbia fondati motivi per dubitare della persistenza dell'interesse alla decisione e fissi un'apposita udienza, avvisando espressamente la parte ricorrente che la mancata conferma potrà essere valutata ai fini dell'improcedibilità, la mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse può costituire comportamento processuale univoco rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Il giudice amministrativo può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando concorrano il decorso dell'efficacia temporale dell'atto impugnato, un fondato dubbio sulla permanenza dell'interesse, l'espresso avviso alla parte ricorrente e la sua mancata risposta.
- Il principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo impone alla parte ricorrente, a fronte di una specifica sollecitazione giudiziale, di manifestare tempestivamente se persista l'interesse alla decisione; l'inerzia può assumere rilevanza processuale ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- Ai fini dell'art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione temporanea dell'attività di un pubblico esercizio può perseguire una finalità preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, indipendentemente dalla funzione meramente sanzionatoria nei confronti del gestore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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