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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al riconoscimento di complessivi € 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 3.000,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione, che il titolo era esecutivo, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che la pronuncia era passata in giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell'importo di € 3.000,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare la mancata esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta fosse già idonea a garantire l'esecuzione e che ricorressero ulteriori ragioni ostative alla penalità, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta elettronica e nella complessità del procedimento, articolato tra più uffici e soggetti operativi. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione dell'eventuale contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    L'astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso esaminato, un presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale in copia attestata conforme presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea a integrare la notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il riferimento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario e posto a fondamento dell'obbligo esecutivo del Ministero.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    eventuale certificato attestante il passaggio in giudicato

    Il certificato prodotto dal ricorrente è stato ritenuto idoneo a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    eventuale procedimento di predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web

    La disposizione è richiamata per descrivere il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica e la complessità del procedimento esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo dell'Amministrazione riferito al caso deciso.
  • Quando siano provati la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicandone i poteri e un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La mancanza di stanziamento di bilancio, l'esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri adeguata tutela esecutiva e ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto anche in relazione ai vincoli di bilancio, alla complessità del procedimento e alla particolare mole del contenzioso seriale.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce somme destinate all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, tali somme non sono qualificabili come voci retributive e non comportano, per l'esecuzione disposta, il riconoscimento di ulteriori accessori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

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