Cassazione Civile, Ordinanza n. 14525/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale verificatosi il 4 marzo 2017: il veicolo condotto dal resistente e assicurato RCA aveva tamponato il veicolo di una dei ricorrenti, il quale a sua volta aveva urtato il veicolo dell'altro ricorrente. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non dimostrato il fatto storico del sinistro e valorizzando, da un lato, le registrazioni della c.d. scatola nera installata sul veicolo del presunto responsabile, che non evidenziavano un "evento Crash" per la data del sinistro, e, dall'altro, una perizia stragiudiziale che reputava non coerente la dinamica prospettata con i danni rilevati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserito errore di percezione del contenuto oggettivo del documento relativo alla scatola nera, sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso le registrazioni del 4 marzo 2017 con quelle del giorno precedente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla condanna alle spese di CTU, benché in primo grado non fosse stata disposta alcuna consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che il giudice di merito fosse incorso in un travisamento della prova documentale, rilevando che il Tribunale aveva correttamente considerato il documento nella parte in cui certificava, per il 4 marzo 2017, l'assenza di eventi crash, e che la diversa allegazione del report analitico del giorno precedente non integrava errore percettivo ma al più una valutazione di pertinenza probatoria insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sull'omessa pronuncia circa le spese di CTU, osservando che non era stata svolta alcuna consulenza tecnica e che l'indicazione contenuta nel dispositivo di primo grado era verosimilmente un errore materiale emendabile con il rimedio di correzione previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145-bis, comma 1, d.lgs. n. 209/2005
Le risultanze del dispositivo elettronico satellitare installato sul veicolo (c.d. scatola nera) fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo prova del mancato funzionamento o della manomissione del dispositivo.
Richiamato come parametro della censura per asserito errore di percezione del contenuto della prova documentale.
Richiamato come norma sull'onere della prova, nella prospettiva della dedotta erronea valutazione della prova documentale.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia su una richiesta di riforma della statuizione sulle spese di CTU.
Indicati come rimedio per la correzione di un verosimile errore materiale o refuso contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisce a un mezzo istruttorio un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, non quando compie una valutazione di attendibilità, pertinenza o rilevanza della prova stessa.
- Se il documento esaminato contiene più sezioni o allegati, non sussiste errore percettivo quando il giudice valorizza una parte del documento coerente con la propria conclusione, anche se la parte soccombente enfatizzi un allegato diverso o una diversa scansione temporale.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile per difetto di interesse quando la doglianza riguarda una statuizione priva di concreto pregiudizio per la parte, specie se la pretesa statuizione si riferisce a un'attività processuale mai svolta e a spese mai anticipate.
- Una previsione del dispositivo relativa a spese di una consulenza tecnica non espletata può integrare un errore materiale o un refuso redazionale, emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali anziché con l'impugnazione nel merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa lettura del documento, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo motivato della pertinenza del dato documentale richiamato.
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