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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24436/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una rettifica del valore doganale di merci importate (capi di abbigliamento recanti il marchio Diadora), in cui l'Ufficio doganale aveva ritenuto che le royalties pagate dalla società importatrice alla licenziante dovessero essere incluse nel valore in dogana, perché il pagamento costituiva condizione della vendita ai sensi della disciplina doganale unionale. La CTP aveva annullato la rettifica, ritenendo non provata la condizione di vendita e il controllo della licenziante sul produttore asiatico; la CTR aveva confermato, valorizzando singole clausole del contratto di licenza e concludendo che mancasse la prova di un potere di controllo della licenziante sul fornitore estero. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme doganali e dell'art. 1363 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva interpretato il contratto in modo atomistico e non complessivo, trascurando numerose clausole che, lette unitariamente, avrebbero dimostrato un controllo diretto o indiretto della licenziante sulla catena produttiva e quindi la rilevanza delle royalties nel valore doganale. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un ulteriore profilo di appello relativo alla disciplina unionale sopravvenuta e alla normativa sulla proprietà industriale e penale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la CTR non aveva applicato correttamente i criteri interpretativi contrattuali e i principi in tema di inclusione delle royalties nel valore in dogana, avendo omesso di verificare complessivamente gli indici di controllo anche indiretto e di mero fatto rilevanti ai fini della condizione di vendita. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendolo fondato sotto il profilo del vizio di sussunzione e della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, con conseguente cassazione della sentenza della CTR e rinvio ad altra sezione della stessa CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi enunciati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che, ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale, il giudice di merito deve verificare unitariamente tutte le clausole del contratto e accertare se esse rivelino un controllo, anche indiretto e di fatto, del licenziante sul produttore o sul rapporto economico, non essendo sufficiente escludere il requisito sulla base della sola mancanza di una clausola espressa di approvazione preventiva dei fornitori o di accesso diretto agli stabilimenti.

Norme richiamate

  • art. 29 CDC

    Richiamato come norma doganale di base sul valore in dogana, nel quadro della determinazione del prezzo delle merci importate.

  • art. 32 CDC

    Le royalties vanno aggiunte al prezzo se non incluse e se dovute come condizione della vendita delle merci da valutare.

  • art. 143 DAC

    Il controllo diretto o indiretto consente di considerare due persone come legate ai fini doganali.

  • art. 157 DAC

    I diritti di licenza concorrono al valore doganale se specificamente riferiti alle merci e dovuti come condizione del contratto di vendita.

  • art. 159 DAC

    Per i marchi di fabbrica, la rilevanza dei diritti di licenza dipende anche dal fatto che l'acquirente non sia libero di procurarsi le merci da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 DAC

    Se il pagamento delle royalties è richiesto da un terzo, la condizione di vendita si considera soddisfatta solo se il venditore o un soggetto ad esso legato richiede tale pagamento.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate complessivamente e non isolatamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 360 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 68 TULD

    Richiamato come fondamento del provvedimento di conferma della rettifica doganale.

  • art. 136 del Regolamento UE n. 2447/2015

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina applicativa del nuovo codice doganale unitario in tema di royalties, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 23 e 124 del D.Lgs. 30/2005

    Richiamati nel secondo motivo in relazione a profili di proprietà industriale, ma non esaminati nel merito.

  • art. 474, 474-bis e 517 c.p.

    Richiamati nel secondo motivo insieme alla disciplina della proprietà industriale, ma la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza devono essere inclusi se non sono già compresi nel prezzo e se sono dovuti come condizione della vendita delle merci importate.
  • Quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore, occorre verificare se esista un legame diretto o indiretto tra licenziante e venditore, tale da rendere la vendita subordinata al pagamento delle royalties.
  • La nozione di controllo in materia doganale è ampia e comprende anche il controllo di fatto o indiretto, desumibile dalla combinazione di più clausole contrattuali e non da singole previsioni isolate.
  • L'interpretazione del contratto di licenza deve essere condotta in modo complessivo e sistematico, ai sensi dei canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare riguardo all'art. 1363 c.c.; non è corretto fondare la decisione solo su una clausola se altre previsioni, lette nel loro insieme, possono rivelare un potere di orientamento o costrizione.
  • Per escludere o affermare la rilevanza delle royalties nel valore doganale, il giudice deve accertare se il titolare del marchio sia in grado di garantire che l'importazione delle merci sia subordinata al pagamento del corrispettivo, anche attraverso poteri di controllo sulla produzione, sui fornitori, sulla documentazione, sulle ispezioni e sulla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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