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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09285/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto relativi al rapporto di lavoro intercorso con un piccolo imprenditore artigiano. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto solo una somma minima, ritenendo provato il pagamento di retribuzioni e acconti sul TFR; la corte d'appello, invece, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo ulteriori importi a titolo di differenze retributive e TFR a partire dal luglio 2018. Il lavoratore ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., sostenendo che la prova testimoniale del pagamento in contanti delle retribuzioni fosse inammissibile e che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto applicabili, o comunque superabili, i limiti probatori; con il secondo ha denunciato la violazione della legge n. 4 del 1953, artt. 1 e 3, e dell'art. 2697 c.c., contestando che la sottoscrizione dei prospetti paga e delle quietanze potesse valere come prova piena dell'integrale pagamento e che l'onere di dimostrare la non corrispondenza tra busta paga e pagamento effettivo gravasse sul dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva correttamente richiamato il quadro normativo e la giurisprudenza pertinente e che la censura, in sostanza, mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza, sotto l'apparente veste di violazione dell'art. 2697 c.c., contestava in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito e non un errato riparto dell'onere della prova. Non sono state poste spese, per la mancata costituzione della controparte, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per il tema dei limiti alla prova testimoniale, ma ritenuto non idoneo a fondare la censura in cassazione quando la questione riguarda la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2721 c.c. sulla prova del pagamento in contanti; la Corte non ne accoglie la violazione perché la doglianza investe in realtà l'apprezzamento delle prove.

  • art. 421 c.p.c.

    La sentenza impugnata aveva valorizzato il potere officioso del giudice del lavoro nell'ammissione della prova; la Cassazione non ravvisa errori di diritto nel relativo esercizio, nei limiti della censura proposta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è sindacabile in cassazione solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove.

  • legge n. 4 del 1953, artt. 1 e 3

    Richiamata dal ricorrente per contestare il valore probatorio dei prospetti paga e delle quietanze; la Corte non ne trae un principio diverso da quello per cui la censura attiene, in concreto, alla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue però tra vera violazione di legge e contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito istruttorio: la selezione, la valutazione e la prevalenza attribuita alle prove restano riservate al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova rispetto alla corretta scomposizione della fattispecie; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate o ritenute sufficienti.
  • La prova documentale del pagamento delle retribuzioni, anche se assistita da prospetti paga e quietanze, deve essere valutata dal giudice di merito secondo il complesso del materiale acquisito; la relativa censura non può essere veicolata come mera violazione dell'onere della prova se mira a contestare la sufficienza dimostrativa degli elementi istruttori.
  • Nel processo del lavoro il giudice mantiene ampi poteri di ammissione e valutazione delle prove, ma la loro applicazione resta sindacabile in cassazione soltanto nei limiti dell'errore di diritto e non del diverso apprezzamento fattuale.
  • Il rigetto del ricorso comporta, ove ricorrano i presupposti processuali, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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