Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso dal Comune di Roma in relazione a un terreno sito in località Tor Marancia e di proprietà della società contribuente. Secondo l'ente impositore, l'area, pur gravata da vincolo di inedificabilità assoluta per effetto dell'inclusione nel perimetro del Parco dell'Appia antica, conservava comunque una capacità edificatoria trasferita, tramite compensazione urbanistica, su una diversa area di atterraggio individuata dal nuovo PRG; pertanto il terreno originario avrebbe continuato a esprimere valore economico e ad essere soggetto a ICI. La CTR aveva invece escluso l'imposta ritenendo mancante il presupposto impositivo perché, fino all'assegnazione dell'area di atterraggio, il contribuente sarebbe titolare solo di una mera chance edificatoria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sull'ICI e della disciplina urbanistica richiamata, sostenendo che la compensazione urbanistica comporterebbe già lo spostamento della volumetria e quindi la permanenza del presupposto impositivo sul fondo di partenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'ente impositore perché la decisione della CTR era conforme al principio di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, se inserita in un programma di compensazione urbanistica, non è assoggettabile a imposta. Il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno e non ne costituisce una qualità intrinseca; esso è trasferibile separatamente dal fondo e, nella fase in cui l'area di atterraggio non è ancora assegnata, manca il sostrato reale richiesto dall'imposta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro processuale invocato per censurare in cassazione l'erronea applicazione della disciplina sostanziale da parte del giudice di merito
norma richiamata quale base della disciplina ICI e del relativo presupposto impositivo
norma richiamata nel quadro della determinazione della base imponibile ICI e della rilevanza dell'edificabilità del terreno
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi impositiva
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi impositiva
norma urbanistica richiamata per sostenere la rilevanza edificatoria trasferita attraverso il meccanismo compensativo
art. 3, comma 21, Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Roma
richiamato come base del sistema di compensazione urbanistica relativo alle aree di Tor Marancia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ICI, il presupposto impositivo richiede un sostrato reale del bene: quando il diritto edificatorio è di natura compensativa e non inerisce al terreno di partenza, il fondo non resta assoggettabile a imposta solo perché collegato a una futura capacità edificatoria trasferibile.
- Il diritto edificatorio derivante da compensazione urbanistica non ha natura reale né costituisce qualità intrinseca del suolo; la sua trasferibilità separata dal fondo esclude che il terreno originario conservi, da solo, edificabilità fiscalmente rilevante.
- Nella fase in cui il diritto compensativo è stato attribuito ma l'area di atterraggio non è ancora individuata o assegnata, manca l'inerenza al fondo originario e non sussiste il presupposto per il tributo immobiliare.
- Quando il giudice di merito si conforma all'orientamento di legittimità sopravvenuto o consolidato, il motivo di ricorso che si limita a riproporre una diversa lettura della medesima disciplina deve essere respinto.
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