Cassazione Civile, Ordinanza n. 30676/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di due intimazioni di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, riferite a due cartelle per imposte erariali iscritte a ruolo. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo l'illegittimità delle notifiche delle cartelle, assumendo che fossero state eseguite in modo difforme dalla disciplina applicabile ai casi di temporanea assenza/irreperibilità relativa: mancava, secondo la sua prospettazione, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e la raccomandata informativa non era stata validamente ricevuta. Ha inoltre eccepito la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e la prescrizione del credito. La CTR ha respinto l'appello ritenendo regolari le notifiche. In Cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2697 c.c., 140 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la cartella fosse stata notificata come per temporanea assenza e che, non essendo state completate tutte le formalità, la notifica fosse nulla con conseguente decadenza/prescrizione del credito. La Corte ha rilevato, per una delle due cartelle, la carenza di interesse ad agire per intervenuto annullamento in autotutela; per l'altra ha invece riscontrato la fondatezza della censura di violazione di legge, osservando che la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede non solo la spedizione ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, oltre agli altri adempimenti prescritti, e che tali formalità non risultavano compiute o provate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente alla cartella n. 077/2009/0012013074/000, perché annullata in autotutela con conseguente difetto di interesse ad agire. Per la restante cartella ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente in parte qua. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la parte resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
richiamato come base delle intimazioni di pagamento notificate al contribuente
per la notifica nei casi di irreperibilità relativa occorre il compimento di tutte le formalità previste, inclusa la ricezione della raccomandata informativa
interagisce con l'art. 140 c.p.c. nella disciplina della notificazione degli atti impositivi nei casi di irreperibilità relativa e assoluta
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza del credito in caso di notifica invalida
invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito erariale
richiamato nel motivo di ricorso come norma sul riparto dell'onere della prova
utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso sulla cartella annullata per difetto di interesse ad agire
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma processuale richiamata per qualificare il motivo cumulativo di violazione di legge e vizio motivazionale
richiamato per l'inammissibilità del motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
richiamato nel principio giurisprudenziale sulla notificazione degli atti impositivi nei casi di irreperibilità relativa
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi, quando ricorre una situazione di irreperibilità relativa del destinatario, si applica la disciplina dell'art. 140 c.p.c. in combinato disposto con le norme speciali sulla riscossione e sull'accertamento; il perfezionamento della notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla norma.
- La sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a perfezionare la notificazione ex art. 140 c.p.c.; è necessario che la raccomandata sia anche effettivamente ricevuta dal destinatario, oltre agli altri adempimenti previsti.
- In sede di legittimità, un motivo che cumuli in modo chiaro censure di violazione di legge e di vizio motivazionale può essere ammissibile, purché consenta di distinguere agevolmente le doglianze dedotte.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la regola della doppia conforme e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Quando un atto impugnato sia stato annullato in autotutela, manca l'interesse ad agire contro il relativo segmento della pretesa, con conseguente inammissibilità della censura limitatamente a quell'atto.
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