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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18386/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (liquidatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2013, emesso a seguito di accertamento induttivo ex artt. 39, comma 2, e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società in liquidazione che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Il liquidatore della società, dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, impugnava l'atto deducendo: (1) che la notifica dell'avviso fosse nulla perché eseguita presso la sua residenza, quando egli non aveva più legittimazione passiva in rappresentanza della società estinta, sostenendo inoltre l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014; (2) che la propria responsabilità personale ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 non potesse essere affermata sulla base di presunzioni, ma richiedesse un atto motivato dell'Ufficio con prova puntuale dei presupposti di legge, tra cui l'iscrizione a ruolo dei tributi della società e la mancata soddisfazione dei medesimi con le attività di liquidazione. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo valida la pretesa sia sotto il profilo della notifica sia quanto alla responsabilità del liquidatore; il ricorso per cassazione riproponeva le due censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato che, poiché la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese era stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione: l'avviso notificato alla società ormai estinta, in persona del liquidatore, era quindi rivolto a soggetto privo di legittimazione passiva. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo, limitatamente alla parte proposta dal liquidatore quale rappresentante della società estinta. Il primo motivo è stato assorbito. Il secondo motivo è stato rigettato, perché la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura civilistica, può essere fatta valere con atto motivato senza necessità della preventiva iscrizione a ruolo del credito societario, e presuppone l'accertamento dell'omesso pagamento delle imposte dovute con le attività di liquidazione, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e le spese di merito compensate integralmente per la parte dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata come base dell'accertamento induttivo dei redditi in presenza di omessa dichiarazione e mancanza di contabilità esibita

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale ulteriore fondamento dell'accertamento fiscale

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    regola la responsabilità del liquidatore; la Corte la qualifica come responsabilità ex lege di natura civilistica, azionabile con atto motivato e fondata sull'omesso pagamento delle imposte dovute con le attività di liquidazione

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    ha natura sostanziale, non è retroattivo e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate nella sua vigenza; il dies a quo rilevante è la data della richiesta, non quella della cancellazione

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    richiamato come regola generale sull'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 382 c.p.c.

    consente l'annullamento senza rinvio in presenza di vizio insanabile originario del processo e di improponibilità dell'impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per vizio motivazionale

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la notifica dell'atto motivato di contestazione al liquidatore

  • art. 1176 c.c.

    parametro della normale diligenza per valutare la condotta del liquidatore

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per qualificare la responsabilità risarcitoria del liquidatore verso il creditore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'instaurazione del giudizio, la società è priva di capacità processuale e l'ex liquidatore non ha legittimazione a rappresentarla; il processo è improponibile e la sentenza va cassata senza rinvio.
  • Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dopo l'entrata in vigore della norma; ai fini dell'operatività del differimento conta la data della richiesta di cancellazione, non quella della successiva cancellazione effettiva.
  • La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è responsabilità ex lege, di natura civilistica e risarcitoria, distinta dal debito tributario della società: l'Amministrazione può contestarla con atto motivato senza dover previamente iscrivere a ruolo il credito societario.
  • Nel giudizio relativo alla responsabilità del liquidatore, il presupposto è l'omesso pagamento delle imposte dovute con le attività di liquidazione; la prova contraria può riguardare il pagamento con attivo di crediti di rango superiore o la mancanza di disponibilità, ma non basta a escludere la responsabilità se permane l'accertamento dell'omissione.
  • L'azione contro il liquidatore non è una mera prosecuzione del contenzioso sul debito sociale, perché la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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