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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15609/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dal rilascio forzoso di locali commerciali adibiti a rivendita di autovetture, eseguito dai locatori in forza di un titolo giudiziale poi riformato in appello, con successivo passaggio in giudicato della decisione che aveva riconosciuto la validità della cessione del contratto di locazione. La società conduttrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per lo spostamento delle autovetture e per il mancato guadagno derivante dall'illecito sgombero, oltre all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 l. 392/1978. In primo grado erano state riconosciute somme a titolo di danno emergente e lucro cessante, ma la Corte d'appello, accogliendo l'appello principale dei locatori e rigettando quello incidentale della conduttrice, ha respinto integralmente le domande. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. e del principio di devoluzione, sostenendo che l'appello non avesse investito l'an debeatur del lucro cessante ma solo il quantum; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione e omesso esame sul lucro cessante; 3) falsa applicazione dell'art. 34 l. 392/1978, sostenendo che l'indennità per perdita dell'avviamento spettasse per il solo fatto della cessazione del rapporto determinata dal locatore e che fossero irrilevanti sia le ipotetiche vicende successive del rapporto sia l'inerzia nella richiesta di prosecuzione, anche perché i locali erano stati alienati a terzi dopo il rilascio forzoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dei locatori aveva investito l'intera pretesa risarcitoria, quindi anche l'esistenza del danno da lucro cessante, senza violazione del principio devolutivo. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile nella parte in cui prospettava un omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza indicare un fatto storico decisivo; infondato nella parte in cui lamentava nullità motivazionale, poiché la sentenza d'appello conteneva comunque la ragione della riforma, ossia l'assenza di prova del danno e l'erroneità del ricorso all'equità ex art. 1226 c.c. senza previa prova dell'an debeatur. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva specificamente riportato e localizzato gli atti e documenti richiamati, impedendo alla Corte il controllo sulla censura relativa all'indennità di avviamento. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è idoneo a devolvere al giudice di secondo grado anche la contestazione dell'an debeatur quando impugni l'intera pretesa risarcitoria, non solo il quantum.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso giudicato interno, ma la Corte esclude che vi fosse un passaggio in giudicato sul punto del lucro cessante.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti attuali del n. 5; non è consentito sovrapporre in modo improprio omessa motivazione e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa può supplire all'impossibilità di esatta quantificazione del danno, ma non esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del danno stesso.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello in relazione all'onere di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria; il creditore deve provare il danno allegato.

  • art. 34 l. 392/1978

    L'indennità per perdita dell'avviamento commerciale è censurata dalla ricorrente come dovuta al ricorrere dei presupposti di legge; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento della censura; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione che contesti la pretesa risarcitoria nella sua interezza devolve al giudice di appello sia il quantum sia l'an debeatur, sicché non si forma giudicato interno sul solo profilo dell'esistenza del danno quando l'appello investa anche i fatti costitutivi della domanda.
  • La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. opera solo come criterio sussidiario di liquidazione e presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno; non può essere utilizzata per colmare integralmente l'assenza di prova del pregiudizio.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non di una mera conseguenza dannosa o di una valutazione del giudice.
  • La censura relativa a diritti o indennità fondati su specifici documenti è inammissibile se il ricorrente non riproduce e localizza con precisione gli atti e i documenti richiamati, secondo l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCanoneImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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