Cassazione Civile, Ordinanza n. 17804/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 di una professionista iscritta ad albo. I giudici di merito avevano escluso l’obbligo ritenendo che esso sorgesse solo se il reddito prodotto superasse Euro 5.000,00, soglia indicata dall’art. 44 del D.L. n. 269 del 2003. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale e fiscale richiamata, sostenendo che la soglia di Euro 5.000,00 non è il presupposto dell’obbligo di iscrizione per il professionista abituale, ma rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare il dato decisivo: se l’attività fosse svolta in forma abituale oppure occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva individuato nella soglia reddituale di Euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo, senza accertare preliminarmente se l’attività professionale fosse abituale o solo occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa alla luce del principio per cui conta anzitutto la modalità di svolgimento dell’attività professionale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 e segg., L. n. 335 del 1995
richiamato come base normativa dell’iscrizione alla Gestione separata e dell’obbligo contributivo
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011
richiamato nel complesso della disciplina previdenziale applicabile
art. 53, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato ai fini della qualificazione reddituale dell’attività professionale
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576 del 1980
richiamati in relazione alla contribuzione dei professionisti iscritti ad albo e alla possibile esclusione dalla Gestione separata
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
interpretato come norma che indica la soglia di Euro 5.000,00 per il lavoro autonomo occasionale, non come presupposto generale per l’iscrizione del professionista abituale
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di Euro 5.000,00 prevista dalla disciplina richiamata non costituisce il presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo del professionista abituale; essa rileva invece per l’attività di lavoro autonomo occasionale.
- Ai fini dell’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale possono rilevare elementi indiziari come l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e l’organizzazione materiale dell’attività, ma tali elementi hanno natura presuntiva e non sono di per sé decisivi.
- Il dato del reddito inferiore a Euro 5.000,00 può essere solo uno degli indizi contrari all’abitualità, non un criterio automatico di esclusione dell’obbligo contributivo.
- Il giudice di merito deve accertare in fatto se l’attività sia abituale o occasionale prima di applicare la regola sulla soglia reddituale; l’omesso accertamento di tale punto integra errore di diritto censurabile in cassazione.
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