Sentenza del 05/05/2022 n. 14228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso di un credito IVA relativo al 2007. L'Ufficio aveva sospeso il rimborso (provvedimento del 3 marzo 2011) sulla base di un PVC che rilevava costi non deducibili e IVA non detraibile connessi all'acquisto di un immobile da Sviluppo 43 s.r.l., non essendo adeguatamente documentato il pagamento del corrispettivo. La contribuente ottenne accoglimento davanti alla CTP; l'Agenzia propose appello che fu accolto dalla CTR. La contribuente ricorse in Cassazione con tre motivi: (i) nullità della sentenza/violazione norme processuali per inammissibilità dell'appello per notifica effettuata ad una società già cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione; (ii) illegittimità del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972; (iii) carenza di motivazione del provvedimento sospensivo (violazione L. 241/1990 e L. 212/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e trasferisce tutti i rapporti giuridici all'incorporante; dunque la legittimazione attiva e passiva spetta all'incorporante e non alla società cancellata. Poiché l'appello di merito era stato erroneamente notificato alla società estinta (R. Trading s.a.s. di D. s.r.l.), l'appello è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata. Le altre doglianze sono state ritenute assorbite e le spese compensate, tenuto conto della posteriorità della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.; D.Lgs. n.546/1992, artt. 53, 22, 61; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Denuncia di nullità/inammissibilità per violazione di norme processuali: la Corte ha ritenuto fondato il profilo di nullità connesso alla notifica dell'appello ad un soggetto cessato per fusione; la corretta legittimazione spetta all'incorporante.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Norma che disciplina la sospensione del rimborso IVA. Nel caso di specie la CTR era stata censurata per aver trascurato l'insussistenza dei presupposti della sospensione, ma la Corte di Cassazione ha lasciato assorbita la censura dopo aver deciso il profilo di legittimità processuale.
L. n. 241/1990, art. 3, comma 1; L. n. 212/2000, art. 7, comma 1
Richiamate in relazione alla motivazione degli atti amministrativi e garanzia del contribuente; la Corte non è entrata nel merito di queste censure perché ha ritenuto decisivo il motivo processuale.
Art. 2504-bis c.c.; giurisprudenza: Sezioni Unite Cass. n. 21970/2021 e Cass. n. 5640/2020
Principio consolidato che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e produce successione universale di rapporti: la legittimazione ad agire e ad essere convenuti passa all'incorporante; la notificazione deve essere eseguita nei confronti del soggetto sopravvissuto.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione estingue la società incorporata: essa perde la soggettività giuridica e non può più essere destinataria valida di notifiche processuali o amministrative dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese.
- Dopo una fusione per incorporazione la legittimazione attiva e passiva relativa ai rapporti dell'incorporata spetta all'incorporante: le impugnazioni devono essere indirizzate alla società incorporante.
- Prima di notificare un atto (in particolare un gravame/appello) verificare sempre lo stato giuridico dell'impresa sul Registro delle Imprese e la data effettiva di cancellazione per fusione; una notifica a soggetto estinto può rendere l'atto inammissibile.
- Se la fusione avviene in corso di causa, la procedura non si interrompe automaticamente: l'incorporante può intervenire o essere chiamata in causa, ma la parte 'estinta' non conserva capacità processuale.
- In contestazioni sulla sospensione di rimborsi (art. 38-bis DPR 633/1972) è comunque necessario che l'Ufficio motivi e documenti i presupposti della sospensione; tuttavia, profili processuali (es. legittimazione e corretta notifica) possono essere decisivi e assorbire questioni di merito.
- Nel caso di notifica errata per cambio soggettivo dovuto a operazioni societarie, valutare tempestivamente la possibilità di rinnovare la notifica alla società incorporante o sollevare l'inammissibilità se l'atto è già stato impugnato dal controinteressato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 348 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 355 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 mag 2022Sentenza del 05/05/2022 n. 2033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →