Sentenza del 05/05/2022 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 del d. lgs. n. 504/1998. Titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 d.lgs. n. 504/1998) relativo all'anno 2011 per euro 314,18 più sanzioni e interessi. Il ricorrente contestava la qualificazione di soggetto passivo a carico del titolare della ricevitoria che operava per conto di bookmakers esteri privi di concessione, deducendo profili di contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE (presunta natura assimilabile all'IVA) e con principi di certezza, proporzionalità e libertà di prestazione dei servizi, chiedendo anche la sospensione in attesa di pronunce costituzionali/interpretative o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Richiamata inoltre una regolarizzazione fiscale compiuta dalla società P s.r.l.s.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello. Ha ritenuto irrilevante la regolarizzazione della società P per il periodo diverso da quello contestato. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolare della ricevitoria è soggetto passivo dell'imposta quando svolge attività gestionale (disponibilità locali, ricezione della proposta, trasmissione all'allibratore, incasso e pagamento vincite) anche se il bookmaker ha sede estera e non è in possesso di concessione. Ha escluso che l'art. 401 della direttiva IVA osti all'applicazione dell'imposta speciale sulle scommesse o imponga un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, richiamando la giurisprudenza comunitaria e di legittimità (tra cui C-788/18, C-440/12, sentenze di Cassazione). Ha inoltre ricordato che la Corte costituzionale (sent. n. 27/2018) ha dichiarato l'illegittimità solo con riferimento alle annualità anteriori al 2011, per cui l'accertamento relativo al 2011 è legittimo. Spese liquidate in euro 300 a carico della contribuente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998
Disciplina l'imposta unica sulle scommesse; l'art. 3 e il relativo ambito soggettivo sono stati interpretati, anche alla luce della successiva legge interpretativa, nel senso che la gestione delle scommesse costituisce presupposto d'imposta.
legge n. 220/2010
art. 1, comma 66, lettera b)
Norma interpretativa che estende la qualifica di soggetto passivo a chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche per conto di bookmakers esteri privi di concessione; applicabile alle annualità dal 2011 in poi.
Direttiva 2006/112/CE
Non impedisce agli Stati membri di instaurare tributi speciali sui giochi e scommesse che non abbiano natura di imposta sul volume d'affari; quindi non ostacola l'applicazione cumulativa di IVA e tributi speciali sulle scommesse quando questi ultimi non siano imposte sul giro d'affari.
Corte di Giustizia UE, causa C-788/18
sentenza 26 febbraio 2020
Conferma che gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio di uno Stato membro sono soggetti passivi dell'imposta nazionale, anche se il bookmaker ha sede in altro Stato membro, e sostiene l'applicabilità della norma interpretativa nazionale per evitare discriminazioni e irragionevoli esenzioni.
Corte di Giustizia UE, causa C-440/12 (Metropol)
Precisazione che l'art. 401 della direttiva IVA non vieta tributi nazionali speciali sui giochi d'azzardo e che tali tributi possono essere riscossi cumulativamente con l'IVA purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari.
Corte costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220/2010 solo nella parte in cui estendeva retroattivamente la soggettività passiva alle ricevitorie per annualità anteriori al 2011; per il 2011 e successivi l'applicazione resta ammessa.
Massime di principio
- Chi gestisce materialmente la raccolta delle scommesse nel territorio italiano (mette a disposizione locali, riceve le giocate, trasmette l'accettazione, incassa e trasferisce somme, paga vincite secondo istruzioni dell'allibratore) è soggetto passivo dell'Imposta Unica, anche se opera per conto di un bookmaker con sede estera privo di concessione.
- La norma interpretativa (l. n. 220/2010, art. 1, c.66, lett. b) è applicabile dalle annualità 2011 in poi; per anni precedenti la Corte costituzionale ha posto limiti all'assoggettamento delle ricevitorie.
- L'Imposta Unica sulle scommesse non va confusa con l'IVA: l'art. 401 della direttiva IVA non impedisce l'esistenza di tributi speciali sui giochi purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari; quindi non è obbligatorio il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando la giurisprudenza comunitaria è già chiara.
- La mera mancanza di concessione da parte del bookmaker estero non esclude la soggettività passiva dell'intermediario/ricevitore che opera sul territorio nazionale; l'assenza di concessione non può comportare un'irragionevole esenzione per operatori esteri.
- In casi analoghi è essenziale verificare l'esercizio temporale dell'attività (anno contabile di riferimento): le differenze di trattamento rilevano particolarmente per gli anni anteriori al 2011 a seguito della pronuncia costituzionale.
- Difese praticabili: dimostrare che l'attività svolta non integra la 'gestione' secondo la definizione giurisprudenziale; provare che l'imposta è stata effettivamente assolta da altro soggetto o che le somme non costituivano importi imponibili; valutare la legittimità delle sanzioni e la regolarità procedimentale dell'accertamento.
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