Sentenza del 05/05/2022 n. 355 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Aliquote - Disposizioni temporanee per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro - Allegato IV, punto 2 - Ristrutturazione e riparazione di abitazioni private - Applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori di immobili ad uso abitativo. Causa C-218/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso verteva sull'aliquota IVA applicabile ai servizi di ristrutturazione/riammodernamento e riparazione di ascensori installati in immobili ad uso abitativo: l'impresa aveva fatturato la manodopera con aliquota ridotta e i materiali con aliquota normale; l'amministrazione finanziaria ha contestato l'applicazione dell'aliquota ridotta sostenendo che i servizi sugli ascensori non rientrano nella nozione di "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private" prevista dall'allegato IV, punto 2, della direttiva IVA, facendo riferimento a circolari amministrative nazionali che interpretano la norma in senso restrittivo.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che, ai fini dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, rientrano nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private" i servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo (esclusi i servizi di manutenzione continuativa). Ha precisato che: (i) i termini vanno interpretati secondo il loro uso comune e il contesto della direttiva; (ii) le strutture comuni di un edificio residenziale (come gli ascensori) sono, di regola, importanti per l'uso delle singole unità abitative e quindi rientrano nella nozione di abitazioni private ai fini dell'agevolazione; (iii) l'agevolazione non si applica ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio (la prassi della DSR di fatturare i materiali con aliquota normale è coerente con ciò); (iv) per edifici ad uso misto occorre operare una ripartizione pro rata; (v) uno Stato membro non può limitare l'applicazione dell'agevolazione tramite semplici prassi amministrative non pubbliche: eventuali limitazioni selettive devono risultare da una disciplina nazionale chiara e pubblica.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
Allegato IV, punto 2: "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso"; artt. 96, 98, 106 e 107
L'allegato autorizzava (mie tempo) gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte a tali servizi; i termini devono essere interpretati secondo il senso comune e il contesto; le "strutture comuni" di un edificio residenziale rientrano nella nozione di "abitazioni private"; i materiali che costituiscono parte significativa sono esclusi dall'agevolazione.
Codice IVA portoghese (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado)
Punto 2.24 dell'elenco I allegato al codice IVA (applicazione aliquota 5% a contratti d'opera per miglioramento/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, esclusi materiali se valore >20%)
La norma nazionale attua l'allegato IV e non contiene, nel suo testo, una esclusione esplicita per gli ascensori; eventuali limitazioni devono risultare dalla legge e non da circolari amministrative.
Código Civil portoghese
Art. 204(1)(e) e (3); art. 1207; art. 1421(2)(b) (presunzione che gli ascensori siano parti comuni)
Le disposizioni civili che qualificano gli ascensori come parti comuni possono essere rilevanti per la qualificazione dell'opera come relativa ad edificio residenziale e quindi per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
Giurisprudenza della Corte citata
Esempi: Commissione/Francia (C-384/01), Regards Photographiques (C-145/18), SALIX (C-102/08)
La Corte ha ammesso che gli Stati membri possono applicare riduzioni in modo selettivo isolando elementi concreti di una prestazione, purché ciò rispetti la neutralità fiscale e sia previsto da norme nazionali chiare; non è invece ammissibile limitare l'agevolazione mediante pratiche amministrative non pubbliche.
Massime di principio
- I servizi di riparazione e ristrutturazione (intesi come interventi occasionali di ripristino o rimessa a nuovo) su strutture comuni di edifici residenziali, come gli ascensori, possono rientrare nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private" ai fini dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta (separando i materiali significativi).
- I servizi di manutenzione regolare e continuativa (contrariamente a interventi occasionali di riparazione/ristrutturazione) non rientrano nell'allegato IV, punto 2, e restano soggetti all'aliquota normale.
- Se i materiali incorporati costituiscono una parte significativa del valore del servizio, tali materiali devono essere assoggettati all'aliquota normale; la manodopera può invece beneficiare dell'aliquota ridotta se conforme alla disciplina.
- Per edifici ad uso misto (residenziale e non) è necessaria una ripartizione pro rata tra la parte agevolabile e quella non agevolabile.
- Gli Stati membri possono applicare agevolazioni in modo selettivo isolando elementi concreti della prestazione, ma qualsiasi limitazione selettiva deve risultare da una norma nazionale chiara, pubblica e coerente; non è sufficiente una prassi amministrativa interna non pubblica.
- Nell'interpretare dispositivi comunitari sulle aliquote IVA ridotte occorre usare il significato abituale dei termini nel linguaggio comune, tenendo conto del contesto direttivo e dell'obiettivo di armonizzazione, e interpretare le deroga in modo restrittivo ma coerente con l'intento di favorire servizi ad alta intensità di lavoro.
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