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Sentenza

Sentenza del 05/05/2022 n. 348 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Dissimulazione fraudolenta dell'imposta dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per i medesimi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 49 - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Requisito della previsione di norme chiare e precise - Possibilità di prendere in considerazione l'interpretazione della legislazione nazionale da parte dei giudici nazionali - Necessaria previsione di norme che assicurino la proporzionalità dell'insieme delle sanzioni inflitte - Sanzioni di diversa natura.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Domanda pregiudiziale sul rispetto del principio del ne bis in idem (art. 50 Carta) e del principio di legalità e proporzionalità delle pene (artt. 49 e 52 Carta) in relazione al cumulo, per gli stessi fatti di evasione IVA, di sanzioni tributarie amministrative di natura penale e di procedimenti e sanzioni penali. Si chiedeva se sia compatibile con la Carta che i limiti al cumulo risultino da giurisprudenza consolidata anziché da norma chiara e precisa e se la normativa nazionale garantisca che, nel caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, l'insieme delle sanzioni non ecceda la gravità del reato.

La decisione

La Corte ha stabilito in sintesi due principi: 1) non osta alla Carta che la limitazione del cumulo di procedimenti e sanzioni penali, prevista dalla normativa nazionale per i casi piu gravi, derivi in pratica da una giurisprudenza consolidata che interpreta restrittivamente la legge, purché tale applicazione giurisprudenziale renda ragionevolmente prevedibile, al momento del fatto, che il comportamento possa comportare il cumulo di procedimenti e sanzioni penali; 2) invece osta alla normativa nazionale che, nel caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non preveda norme chiare e precise, eventualmente come interpretate dai giudici nazionali, che assicurino che l'insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravita del reato accertato. La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale l'accertamento concreto della prevedibilita e della proporzionalita, precisando che l'obbligo di garantire che il complesso delle sanzioni sia proporzionato vale anche quando le sanzioni sono di natura diversa (pecuniaria e detentiva).

Norme richiamate

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 50 (ne bis in idem)

    Garantisce che nessuno sia perseguito o condannato penalmente per un reato per il quale e gia stato condannato o assolto con sentenza penale definitiva nell'Unione; le limitazioni a questo diritto sono possibili solo se previste dalla legge e proporzionate conformemente all'art. 52 par.1.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 52, paragrafo 1

    Consente limitazioni ai diritti della Carta se previste dalla legge, necessarie e proporzionate per obiettivi di interesse generale; impone che tali limitazioni rispettino il contenuto essenziale dei diritti.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 49

    Principio di legalita dei reati e delle pene: la legge deve definire in modo chiaro le fattispecie incriminatrici e le sanzioni; applicato anche al cumulo di sanzioni amministrative di natura penale e sanzioni penali.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1

    Determina le operazioni soggette all'IVA; il contrasto all'evasione IVA rientra nell'ambito di attuazione della direttiva e delle norme nazionali che la eseguono.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273, paragrafo 1

    Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parita di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalita connesse con il passaggio di una frontiera

    Le misure nazionali di lotta all'evasione IVA sono misure di attuazione della direttiva e devono rispettare i diritti fondamentali dell'Unione.

  • Code général des impôts (CGI), articolo 1729

    Le inesattezze o le omissioni riscontrate in una dichiarazione ... danno luogo all'applicazione di un aumento: a. del 40% in caso di violazione dolosa

    Prevede sanzione amministrativa pecuniaria (40%) per omissioni o inesattezze rilevanti nella dichiarazione; è fonte delle sanzioni tributarie che possono precedere procedimenti penali.

  • Code général des impôts (CGI), articolo 1741

    Chiunque eluda o abbia tentato di omettere fraudolentemente l'accertamento o il pagamento totale o parziale delle imposte ... è punibile, indipendentemente dalle sanzioni tributarie applicabili, con una multa di EUR 37 500 e con la reclusione di cinque anni. ... Tuttavia, in caso di dissimulazione, tale disposizione e applicabile solo se la dissimulazione supera il decimo delle somme soggette ad imposta o la cifra di EUR 153

    Prevede la responsabilita penale per dissimulazione fraudolenta e omesse dichiarazioni, indipendentemente dalle sanzioni tributarie; la disposizione è al centro della possibilita di cumulo tra sanzioni tributarie e penali.

  • Livre des procédures fiscales, articolo L.228

    A pena di inammissibilita, le denunce dirette all'applicazione di sanzioni penali ... sono presentate dall'amministrazione, previo parere conforme della commissione per i reati tributari

    Stabilisce la procedura per l'avvio dell'azione penale per reati tributari, richiedendo l'intervento dell'amministrazione e condizioni formali per la denuncia.

  • Giurisprudenza nazionale e della Corte di cassazione e del Conseil constitutionnel

    La giurisprudenza francese (Consiglio costituzionale) ha interpretato gli articoli CGI 1729 e 1741 imponendo riserve che limitano il cumulo ai casi piu gravi, richiedendo criteri di gravita e imponendo il principio che l'importo complessivo delle sanzioni non superi l'importo piu elevato di una delle sanzioni quando sono della stessa natura; la Corte UE ha ritenuto che interpretazioni giurisprudenziali consolidate possano integrare la legge purche rendano la previsione ragionevolmente prevedibile.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia: Menci (C-524/15) e Garlsson Real Estate (C-537/16)

    Precedenti CJEU stabiliscono i requisiti di chiarezza, prevedibilita e proporzionalita per il cumulo di sanzioni, e sono stati richiamati come linee guida nella valutazione delle norme nazionali.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non impedisce che il legislatore nazionale consenta il cumulo di sanzioni tributarie e penali per gli stessi fatti, purche tale deroga sia prevista dalla legge e rispetti i requisiti di necessita e proporzionalita ex art. 52 Carta.
  • La prevedibilita delle condizioni che possono portare al cumulo puo derivare anche da una giurisprudenza consolidata che interpreta restrittivamente la norma, se tale interpretazione rende ragionevolmente prevedibile, al momento del fatto, la possibilita del cumulo.
  • La normativa nazionale deve prevedere norme chiare e precise, o essere interpretata in modo chiaro dai giudici nazionali, affinche il singolo possa sapere quali atti o omissioni possono dar luogo al cumulo; questo vale particolarmente per professionisti tenuti a maggiore prudenza.
  • La garanzia di proporzionalita si applica sempre al complesso delle sanzioni inflitte, anche quando esse sono di natura diversa (pecuniaria e detentiva): lo Stato deve assicurare mediante norme chiare che la severita complessiva non ecceda la gravita dell'infrazione.
  • Spetta al giudice nazionale verificare in concreto sia la prevedibilita (alla luce della giurisprudenza esistente al tempo del fatto) sia la proporzionalita delle sanzioni cumulate; la Corte UE fornisce i principi ma non sostituisce l'accertamento nazionale dei fatti.
  • In pratica, quando il cumulo puo portare a pena detentiva + sanzione pecuniaria, è necessario un meccanismo normativo esplicito o criteri interpretativi consolidati che permettano di modulare le pene per evitare una repressione complessiva sproporzionata.

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