Cassazione Civile, Ordinanza n. 17243/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione articolata in due fasi: un conferimento di ramo d'azienda in una società conferitaria mediante aumento di capitale, seguito dalla cessione delle quote di quest'ultima a un terzo soggetto. L'Ufficio ha notificato avvisi di liquidazione riqualificando l'operazione come cessione d'azienda e recuperando la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. La società ha impugnato sostenendo che l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consente solo la qualificazione dell'atto presentato alla registrazione in base ai suoi effetti giuridici, senza poter valorizzare elementi extratestuali o il collegamento tra atti, e che la norma non avrebbe natura antielusiva. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 20 TUR per avere la CTR applicato la norma in chiave sostanzialmente antielusiva e per avere considerato il collegamento tra conferimento e cessione di quote come idoneo a fondare la riqualificazione in cessione d'azienda; gli ulteriori motivi, relativi alla questione di legittimità costituzionale e al vizio motivazionale, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando l'elaborazione della Corte costituzionale sull'art. 20 del TUR e ribadendo che, ai fini dell'imposta di registro, l'interprete deve considerare l'atto presentato alla registrazione nei suoi effetti giuridici tipici, senza riqualificarlo sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste. Ha quindi escluso che una sequenza composta da conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria possa essere automaticamente riqualificata come cessione d'azienda. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi solo in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale rilevante.
Norme richiamate
"intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"
norma di qualificazione giuridica dell'atto presentato alla registrazione, limitata agli elementi desumibili dall'atto stesso e non estensibile a elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione normativa successiva.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
consente il richiamo della disciplina antielusiva generale di cui all'art. 10-bis L. n. 212/2000 nei limiti indicati dalla legge.
norma antielusiva generale richiamata come possibile sede di sindacato delle operazioni abusive, distinta però dalla regola interpretativa dell'art. 20 TUR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 3 Cost.
evocato nella questione costituzionale, ma ritenuto non ostativo alla scelta legislativa di limitare l'interpretazione dell'art. 20 agli effetti giuridici dell'atto.
art. 53 Cost.
evocato nella questione costituzionale, ma ritenuto compatibile con la configurazione dell'imposta di registro come imposta d'atto.
L. n. 205/2017, art. 1, comma 87, lett. a)
intervento legislativo interpretato come riconduttivo dell'art. 20 TUR al suo alveo originario, circoscritto agli effetti giuridici dell'atto registrato.
L. n. 145/2018, art. 1, comma 1084
disposizione che qualifica l'intervento del 2017 come interpretazione autentica dell'art. 20 TUR.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
riconosce efficacia di interpretazione autentica alla modifica del 2017, confermandone la portata retroattiva come chiarita dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 del TUR impone una qualificazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma non consente di riqualificare il negozio sulla base di elementi extratestuali o del collegamento con altri atti, salvo espressa previsione di legge.
- La distinzione tra imposta d'atto e valutazione economica complessiva dell'operazione impedisce di tassare come cessione d'azienda una sequenza negoziale che, sul piano giuridico, resta composta da conferimento di azienda e cessione di partecipazioni, se non emergono ulteriori elementi normativi specifici.
- La norma dell'art. 20 TUR non ha natura antielusiva in senso proprio: l'eventuale contrasto ad operazioni abusive va ricondotto alla disciplina generale dell'abuso del diritto, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalla legge.
- Nel sindacato sulle operazioni negoziali ai fini tributari, l'Amministrazione non può creare una fattispecie imponibile diversa da quella tipica effettivamente realizzata, solo perché economicamente assimilabile a un'altra operazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando l'atto impositivo impugnato.
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