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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34150/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche della Guardia di Finanza su una società poi in liquidazione, nell'ambito di una presunta frode IVA intracomunitaria con uso di fatture per operazioni inesistenti. L'atto fu notificato sia alla società sia a due soggetti ritenuti amministratori di fatto e autori delle violazioni tributarie. In primo grado il ricorso fu accolto, ma la decisione venne riformata in appello con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: (1) omessa pronuncia e difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione/notifica di atti presupposti richiamati per relationem; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di interesse; (3) e (4) omessa pronuncia o motivazione carente su profili probatori relativi alla posizione di uno dei ricorrenti e al rilievo sulle imposte dirette contestate alla società; (5) motivazione carente per mancata considerazione di elementi di segno contrario offerti dai contribuenti; (6) omessa valutazione di fatti rilevanti, con riferimento anche a dichiarazioni di terzi asseritamente favorevoli alla tesi difensiva. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso l'omessa pronuncia perché la decisione di appello comportava rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate; ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, anche per relationem al pvc della società, richiamando il dovere conoscitivo dell'amministratore di fatto; ha affermato la sussistenza dell'interesse dell'Ufficio ad appellare; ha giudicato inammissibili le censure che, sotto la veste dell'omessa pronuncia o del difetto di motivazione, miravano in realtà a una rivalutazione del merito o denunciavano in modo non consentito la sufficienza della motivazione; ha escluso che fosse dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti ritenuti amministratori di fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia va incasellato nel n. 4, mentre il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla sufficienza della motivazione o alla valutazione delle prove

  • art. 7 L. 212/2000

    l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo può essere soddisfatto anche mediante rinvio per relationem ad atti presupposti, purché la pretesa sia resa conoscibile al destinatario

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    concorre a disciplinare il requisito della motivazione degli atti impositivi, che nella specie è stato ritenuto rispettato

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell'accertamento IVA, senza che sia ravvisata alcuna violazione

  • art. 111 Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale, non essendo più consentito sindacare la mera sufficienza del ragionamento decisorio

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione è configurabile solo in presenza di un difetto radicale del requisito motivazionale

  • art. 366 c.p.c.

    per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il momento processuale in cui è stato discusso

  • art. 369 c.p.c.

    impone l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sul gravame sia logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata, poiché in tal caso opera un rigetto implicito.
  • L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem ad atti presupposti quando il contenuto degli atti richiamati consenta al destinatario di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi compiutamente.
  • Nei confronti dell'amministratore di fatto la motivazione per relationem a verbali e atti riguardanti la società è idonea, poiché chi si ingerisce nella gestione sociale ha l'onere di conoscere l'andamento dell'attività e gli atti impositivi emessi nei confronti dell'ente.
  • L'interesse ad appellare sussiste quando la sentenza di primo grado abbia inciso concretamente sulla posizione processuale o sostanziale della parte appellante, come nel caso di annullamento della pretesa nei confronti dei destinatari dell'atto.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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