Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Arezzo dopo il rinvenimento, durante un controllo, di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e relativo munizionamento nascosti nell'autovettura e di sostanze stupefacenti (25 g cocaina e 100 g hashish) nonché denaro. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la mancata valutazione della tesi difensiva circa l'ignoranza della presenza di arma e droga e l'assenza di contributo partecipativo; 2) errata qualificazione giuridica della quantità di stupefacente (riferimento al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. per la cocaina); 3) mancanza di motivazione sulla scelta della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il motivo è che, nel frattempo, con comunicazione difensiva, è emersa la sentenza del GUP di Arezzo (12/05/2022) che ha assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto", rendendo di fatto inefficace la misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7931/2010, Testini) secondo cui, per mantenere l'interesse a proseguire l'impugnazione anche ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che l'interessato formuli una specifica e motivata deduzione che evidenzi concretamente il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento. Nel caso di specie la difesa si è limitata ad una nota informativa senza tale specifica deduzione; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Articolo richiamato per il concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione del ricorrente e del coindagato alla condotta incriminata.
legge 18 aprile 1975 n. 110 (artt. 4, 7, 23)
Norme in tema di armi richiamate rispetto al rinvenimento e alla detenzione/porto della pistola semiautomatica con matricola abrasa; la valutazione sulla gravità indiziaria era fondata anche sul posizionamento dell'arma e sulla sua accessibilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73, commi 1 e 4)
Norme sul testo unico degli stupefacenti evocate per la detenzione di cocaina e hashish; il ricorrente ha contestato la qualificazione in relazione alla quantità, richiamando anche il comma 5 (più grave), ma la Corte non ha esitato sul merito a causa della sopravvenuta inammissibilità.
Prevede l'inefficacia della misura cautelare quando sopravvenga una sentenza che escluda la responsabilità; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione del GUP abbia reso privo di interesse il ricorso contro la misura.
Sezioni Unite, sent. n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Principio secondo cui, quando la misura cautelare è sopravvenuta inefficace, l'interesse a proseguire l'impugnazione sussiste solo se il ricorrente formula specifica e motivata deduzione volta a dimostrare l'interesse concreto (ad es. futura utilizzazione della pronuncia favorevole per la riparazione per ingiusta detenzione). In assenza di tale deduzione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Se la misura cautelare diventa inefficace a causa di una successiva assoluzione o proscioglimento, il ricorso contro la misura può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente deduca specificamente e motivatamente l'interesse a proseguire (es. per futura azione di riparazione per ingiusta detenzione).
- Per conservare l'interesse all'impugnazione dopo una sentenza favorevole, la difesa deve presentare una deduzione formale e motivata che espliciti il pregiudizio concreto derivante dal mancato accoglimento dell'impugnazione (non è sufficiente una mera comunicazione o nota priva di argomentazione).
- Nel giudizio sul riesame della custodia cautelare, è cruciale contestare nel dettaglio la gravità degli indizi: va documentata l'assenza di collegamento oggettivo tra indagato e cose rinvenute (es. impossibilità di accesso esclusivo, elementi che smentiscano la disponibilità o la conoscenza), altrimenti il GIP e il Tribunale del riesame possono ritenere integrati i gravi indizi in base a circostanze fattuali (viaggio insieme, posizione dell'arma, assenza di riscontri alla versione difensiva).
- Se si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. in riferimento a diverse soglie di pena/quantità), è opportuno comparare argomentazioni tecniche e probatorie specifiche e chiedere espressamente l'esame di tali profili nel provvedimento di riesame, perché il giudice può non pronunciarsi sul merito se sopraggiunge una causa di inefficacia processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →