Cassazione Civile, Ordinanza n. 19431/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cessionaria di crediti già spettanti a un laboratorio di analisi aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie rese a favore di un'azienda sanitaria locale per euro 41.504,86 oltre accessori. La Corte d'appello, in riforma, aveva accolto l'opposizione dell'azienda sanitaria e negato il compenso, ritenendo insussistente il necessario contratto scritto disciplinante il rapporto sottostante. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116, 166, 167 e 210 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe rilevato d'ufficio la questione dell'inesistenza del contratto scritto senza provocare il contraddittorio e senza rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito della documentazione; ha inoltre dedotto che il fatto non era stato contestato in primo grado e doveva quindi ritenersi pacifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il contraddittorio sulla questione del difetto del contratto scritto fosse già stato sollecitato dall'azienda sanitaria con l'atto di appello, sicché non era necessaria una nuova provocazione ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che l'eccezione di nullità/inesistenza del contratto era comunque deducibile in appello come eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, nei limiti dei fatti già acquisiti al processo, e che la ricorrente non si era confrontata in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata né aveva adeguatamente trascritto gli atti rilevanti a sostegno della lamentata non contestazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, nei termini di legge.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per l'uso di rilievi officiosi non consentiti.
Richiamato per sostenere che il fatto non contestato in primo grado dovesse considerarsi pacifico e non bisognoso di prova.
Invocato insieme agli altri artt. del codice di procedura civile per censurare la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alle preclusioni difensive e alle contestazioni in primo grado.
Invocato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione finale.
Richiamato per lamentare un'erronea distribuzione dell'onere della prova.
Il contraddittorio preventivo sul rilievo officioso non è necessario quando la questione sia già stata introdotta dalla controparte nel pieno del contraddittorio; è invece necessario quando il giudice rilevi d'ufficio una questione nuova non previamente prospettata.
Le eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio possono essere trattate in appello se i fatti principali o secondari risultano dagli atti e dalle prove ritualmente acquisite; non si tratta di domanda nuova soggetta al divieto del comma 1.
Usato per la definizione anticipata del ricorso e per la successiva decisione in camera di consiglio.
La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis legittima la condanna per abuso del processo con liquidazione equitativa a favore della controparte e con ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 8-bis e seguenti del d.lgs. n. 502/1992
Richiamati nel ricorso come disciplina del rapporto sanitario convenzionato/accreditato, ma la Corte ha ribadito che non sostituiscono il necessario titolo contrattuale scritto o il provvedimento amministrativo di accreditamento.
Richiamato per il computo del termine di deposito dell'istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata.
Non è possibile introdurre in cassazione un documento non prodotto nei gradi di merito mediante deposito ex art. 372 c.p.c.
La Corte richiama il quadro dell'abuso del processo e della lite temeraria per applicare le sanzioni conseguenti alla definizione conforme alla proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non va nuovamente provocato dal giudice quando la questione che si intende rilevare d'ufficio sia già stata specificamente sollecitata dalla controparte con l'atto di impugnazione, perché in tal caso il contraddittorio è già stato instaurato.
- Le eccezioni in senso lato, comprese quelle di nullità del contratto rilevabili d'ufficio, possono essere esaminate in appello se si fondano su fatti principali o secondari già acquisiti al processo; resta invece preclusa l'introduzione di nuovi elementi fattuali o probatori non ritualmente introdotti.
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve indicare in modo specifico gli atti processuali rilevanti, trascrivere le allegazioni decisive e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica è inammissibile.
- Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'obbligazione dell'amministrazione non può essere affermata in assenza del titolo amministrativo o contrattuale richiesto dall'ordinamento; il mero fatturato o l'esecuzione della prestazione non bastano da soli a fondare il credito.
- Il rilievo officioso di una nullità contrattuale richiede contraddittorio solo quando la questione non sia già stata introdotta nel processo dalla parte interessata; se la questione è stata posta con l'impugnazione avversaria, il giudice può esaminarla senza ulteriori formalità.
- Quando la Corte definisce il ricorso in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni per abuso del processo previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione non automatica ma legata alle circostanze del caso.
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