Cassazione Civile, Ordinanza n. 01381/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La Corte è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio relativo alla sentenza n. 19712/2023. Nel testo di quella decisione erano indicati due passaggi contenenti, secondo la Corte, un errore materiale evidente: la data di entrata in vigore del nuovo disposto dell’art. 591-ter c.p.c. veniva riportata come "30 giugno 2023", mentre la data corretta, risultante dal sistema normativo richiamato dalla stessa sentenza, era "28 febbraio 2023". La correzione riguardava sia il passaggio a pagina 5 sulla disciplina applicabile alle vendite delegate nelle procedure concorsuali, sia il passaggio a pagina 7 sul principio di diritto relativo al regime delle impugnazioni dell’ordinanza resa dal giudice delegato e del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. La Corte ha rilevato che l’errore era ictu oculi riconoscibile dal testo del provvedimento e quindi correggibile d’ufficio ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione di errore materiale e ha disposto che, nella sentenza n. 19712/2023, dove compare la data "30 giugno 2023" a pagina 5, rigo 9, e a pagina 7, rigo 4, debba leggersi e intendersi "28 febbraio 2023". Ha inoltre ordinato l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento. La decisione non ha inciso sul merito della controversia originaria, ma ha rettificato il dato temporale erroneamente riportato.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice
rende applicabile in cassazione il rimedio della correzione degli errori materiali
la Corte richiama il nuovo testo della norma in tema di reclamo e impugnazioni nelle vendite delegate
norma richiamata insieme all’art. 591-ter c.p.c. per la disciplina delle vendite delegate
indica il rimedio del reclamo avverso l’ordinanza del giudice delegato nel sistema richiamato
art. 26 l.f.
indica il rimedio di impugnazione degli atti del giudice delegato in sede concorsuale
art. 111, comma 7, Cost.
esclude il ricorso per cassazione contro l’ordinanza collegiale priva di natura decisoria e definitiva
art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022
viene evocato come disposizione transitoria da coordinare con la decorrenza del nuovo testo dell’art. 591-ter c.p.c.
art. 3, comma 42, lett. b), d.lgs. n. 149/2022
ha introdotto il nuovo testo dell’art. 591-ter c.p.c.
art. 13, comma 1, lett. cc-bis, d.l. n. 83/2015, conv. con modif. dalla l. n. 132/2015
viene richiamato come fonte della precedente formulazione dell’art. 591-ter c.p.c.
art. 117, comma 1, d.lgs. n. 14/2019
non citato nel testo fornito
Massime di principio
- L’errore materiale di una sentenza è correggibile d’ufficio quando risulti immediatamente percepibile dal testo del provvedimento, senza necessità di un nuovo apprezzamento di merito.
- Il rimedio della correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. può essere utilizzato anche dalla Corte di cassazione per rettificare dati testuali inesatti che non incidono sulla sostanza decisoria.
- Nel sistema delle vendite delegate in sede concorsuale, quando il curatore richiama le regole del codice di procedura civile, la disciplina degli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. opera integralmente secondo il testo vigente ratione temporis.
- L’individuazione del corretto regime delle impugnazioni dipende dalla natura del provvedimento: l’ordinanza del giudice delegato è reclamabile, mentre l’ordinanza collegiale resa sul reclamo, se non decisoria né definitiva, non è ricorribile per cassazione.
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